Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/61: Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri · 29 pagine

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Cpv. 1

In virtù della LSEst, il DFAE e le rappresentanze della Svizzera all’estero tengono un registro degli Svizzeri all’estero (titolo 2 capitolo 2 LSEst). La LSEst disciplina anche la protezione consolare e altri servizi consolari a favore delle persone all’estero (titolo 3 LSEst, applicabile agli Svizzeri all’estero, cfr. art. 39 cpv. 1 lett. a LSEst) come pure le prestazioni che derivano dalle misure di aiuto sociale accordate dalla Confederazione agli Svizzeri all’estero in stato d’indigenza (titolo 2 capitolo 4 LSEst).

Cpv. 2

In virtù della LSEst, il DFAE e le rappresentanze della Svizzera all’estero accordano ai cittadini svizzeri che soggiornano all’estero nonché alle persone e ai loro congiunti per i quali la Svizzera assume funzioni di protezione la stessa protezione consolare e le stesse prestazioni consolari che fornisce agli Svizzeri all’estero (art. 39 cpv. 1 lett. a e b LSEst e rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 27 gennaio 2014 concernente l’iniziativa parlamentare 11.446 per una legge sugli Svizzeri all’estero [rapporto concernente la LSEst], pag. 1771, ad art. 82). La Svizzera tutela così gli interessi dei suoi cittadini in viaggio all’estero anche se non corrispondono alla definizione di Svizzeri all’estero. La Svizzera può anche tutelare gli interessi di uno Stato in un altro Stato, qualora questi due Stati abbiano interrotto le relazioni diplomatiche e consolari o se per altri motivi o per questioni di risorse lo Stato interessato affida alla Svizzera il compito di fornire ai propri cittadini servizi consolari commisurati alle esigenze. In generale, il Consiglio federale può assicurare la protezione di un cittadino straniero sulla base di un trattato internazionale, che lui stesso è abilitato a concludere. Se è stato stipulato in seguito alla rottura delle relazioni diplomatiche e consolari, il trattato può implicare un mandato di potenza protettrice. I mandati di potenza protettrice possono contemplare funzioni consolari e diplomatiche svolte da personale svizzero (tutela degli interessi degli Stati Uniti in Iran) oppure da personale messo a disposizione dallo Stato rappresentato dalla Svizzera (tutela reciproca degli interessi tra la Georgia e la Russia). L’esecuzione di simili mandati giova agli interessi di politica estera della Svizzera (rapporto concernente la LSEst, pag. 1756, ad art. 56).

2.2.2.1.2 Art. 3 Dati

Cpv. 1

Nell’ambito della protezione consolare e degli altri servizi consolari forniti dalla Svizzera, il DFAE offre un’assistenza generale all’estero, che comprende segnatamente gli aiuti prestati in caso di malattia e infortunio oppure gli aiuti prestati alle vittime di gravi crimini (art. 45 LSEst). Se una persona è privata della libertà all’estero, il DFAE si adopera in particolare per mettersi in contatto con la persona in questione oppure per visitarla e garantire che siano rispettati il diritto a condizioni di detenzione dignitose, le garanzie procedurali e il diritto alla difesa della persona interessata (art. 46 LSEst). Il DFAE è in grado di offrire prestazioni di aiuto sociale ai sensi del capitolo 4 LSEst nonché di concedere prestiti d’emergenza alle persone che ne hanno bisogno per finanziare il viaggio di ritorno, come aiuto transitorio o per pagare le spese ospedaliere e mediche (art. 47 LSEst). L’adempimento di questi compiti comporta il trattamento dei dati personali degni di particolare protezione enumerati nell’elenco esaustivo di cui all’art. 3.

Cpv. 2

Nell’ambito dell’attuazione della LSEst, il DFAE tiene il registro degli Svizzeri all’estero. Si tratta di un registro ufficiale di persone ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. d della legge federale del 23 giugno 2006 sull’armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (legge

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sull’armonizzazione dei registri, LArRa) . In virtù dell’art. 13 LArRa, il DFAE è pertanto autorizzato a trattare il numero d’assicurato di cui all’art. 50c della legge federale del 20 dicembre 1946 su

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l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) .

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RS 431.02

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RS 831.10