Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/61: Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri · 29 pagine
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2.2.2.4.4 Art. 14 Comunicazione dei dati
I dati medici trattati in relazione agli obblighi del datore di lavoro di stipulare un’assicurazione malattie, infortuni e maternità (MIM) possono essere trasmessi al consulente assicurativo del datore di lavoro, legato da un contratto di mandato e quindi soggetto agli stessi obblighi di protezione dei dati del datore di lavoro.
2.2.2.5 Funzionari consolari onorari e loro congiunti
2.2.2.5.1 Art. 15 Scopo e persone
Per svolgere i suoi compiti in luoghi dove non dispone di missioni diplomatiche o posti consolari di carriera, il DFAE si avvale di funzionari consolari onorari (capo III CVRC e art. 74 dell’ordinanza del 7 ottobre 2015 concernente persone e istituzioni svizzere all’estero [ordinanza sugli Svizzeri all’estero,
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OSEst] ). Il DFAE tratta dati relativi a queste persone nell’ambito del loro reclutamento, della loro nomina da parte del capo del DFAE e delle loro attività per conto del DFAE.
Lett. a
La valutazione e la pianificazione del fabbisogno di personale servono a determinare le risorse umane di cui ha bisogno il DFAE per svolgere i suoi compiti, in termini quantitativi, qualitativi e temporali. La pianificazione del fabbisogno di personale è un elemento della pianificazione, che tiene conto da un lato della strategia e dello sviluppo dell’istituzione e dall’altro dell’evoluzione demografica e dei cambiamenti attesi tra i funzionari consolari onorari (struttura dell’età, mobilità ecc.).
Lett. b
Il reclutamento dei funzionari consolari onorari mira a garantire gli effettivi di collaboratori esterni necessari.
Lett. c
La gestione dei funzionari consolari onorari – o la gestione dei dati relativi ai funzionari consolari onorari – comprende tutti i processi legati a questa categoria di persone, dall’analisi del fabbisogno alla gestione delle remunerazioni, passando per la costituzione dei dossier personali e le formalità concernenti la cessazione dell’attività dei funzionari consolari onorari. La gestione dei dati relativi a questa categoria di persone mette in relazione i dati personali e le informazioni riguardanti il loro ruolo e la loro funzione in modo da fornire una base di controllo.
Lett. d
Il ricorso a funzionari consolari onorari e i compiti assegnati a queste persone possono creare conflitti d’interessi, che possono mettere in pericolo la sicurezza delle persone interessate. Il contesto familiare, con le sue peculiarità, può infatti talvolta creare situazioni in cui i funzionari consolari onorari si trovano confrontati con un conflitto di lealtà tra il DFAE e i propri congiunti. L’obiettivo del trattamento dei dati è permettere l’identificazione preventiva di questi potenziali conflitti d’interessi in modo da valutare l’opportunità di nominare un funzionario consolare onorario.
Lett. e
Analogamente alla lett. d, il DFAE deve tutelare gli interessi della Confederazione evitando la nomina di un funzionario consolare onorario che possa minacciare, direttamente o indirettamente, attraverso le sue relazioni familiari, gli interessi della Svizzera. Si tratta soprattutto di evitare che tale nomina possa compromettere la sicurezza esterna della Svizzera o gli interessi della Svizzera in materia di politica estera con lo Stato ospite.
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