Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/61: Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri · 29 pagine
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1 Presentazione del progetto
1.1 Requisiti della legge federale sulla protezione dei dati
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La legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD) , entrata in vigore il 1° luglio 1993, mira a proteggere la personalità e i diritti fondamentali delle persone i cui dati sono oggetto di trattamento e in particolare il diritto all’autodeterminazione informativa. La legge si applica anche al trattamento di dati da parte di organi federali, indipendentemente dalle modalità di trattamento o dalla natura dei dati trattati. In generale, la LPD stabilisce che la raccolta di dati personali deve essere lecita e il loro trattamento deve essere conforme ai principi della buona fede e della proporzionalità, che i dati personali devono essere esatti e che gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali solo se esiste una base legale. La LPD prevede requisiti più severi se il trattamento concerne dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’art. 3 lett. c LPD o profili della personalità. Secondo l’art. 17 cpv. 2 LPD, tali dati possono infatti essere trattati soltanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale. In via eccezionale, è possibile derogare a questa regola se ciò è indispensabile per adempiere un compito chiaramente definito in una legge in senso formale (art. 17 cpv. 2 lett. a LPD), se il Consiglio federale lo autorizza nel caso specifico poiché non sono pregiudicati i diritti della persona interessata (art. 17 cpv. 2 lett. b LPD) o se la persona interessata, nel caso specifico, ha dato il suo consenso o ha reso i suoi dati accessibili a chiunque (art. 17 cpv. 2 lett. c LPD). Questi requisiti legali si applicano anche alla comunicazione dei dati: conformemente all’art. 19 cpv. 3 LPD, gli organi federali possono permettere l’accesso ai dati mediante una procedura di richiamo solo se ciò è previsto esplicitamente.
I requisiti della LPD derivano dal principio costituzionale secondo cui ogni grave restrizione dei diritti fondamentali deve essere autorizzata espressamente da una legge formale. Tra tali restrizioni rientra anche il trattamento di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità, compresa la loro comunicazione mediante una procedura di richiamo.
1.2 Decisione del Consiglio federale del 9 dicembre 2011
Il 9 dicembre 2011 il Consiglio federale ha deciso di incaricare il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) di elaborare una modifica della legge federale del 24 marzo 2000 sul trattamento di dati
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personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri (legge) , allo scopo di creare la base legale che lo autorizzi a trattare dati personali relativi alla salute degli Svizzeri all’estero e dei cittadini svizzeri che soggiornano all’estero. Il DFAE tratta dati medici, che fanno parte dei dati personali relativi alla salute, di queste categorie di persone nell’ambito dell’assistenza che fornisce all’estero (prestazioni consolari, protezione consolare ecc.).
La mancanza di una base legale che consenta il trattamento di questi dati personali degni di particolare protezione da parte del DFAE è emersa in occasione della consultazione degli uffici
8 sfociata nell’adozione dell’ordinanza del 9 dicembre 2011 sul sistema d’informazione EDAssist+ . Tale sistema permette una cooperazione professionale e coordinata tra la Direzione consolare (DC) e le rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all’estero allo scopo di far fronte all’aumento dei casi di assistenza consolare e delle situazioni di crisi (terremoti, tsunami ecc.). L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) e l’Ufficio federale di giustizia (UFG) hanno rilevato la mancanza di una base legale formale che consentisse al DFAE di trattare dati relativi alla salute. È stato convenuto che tali dati sarebbero comunque stati trattati dal DFAE nel sistema d’informazione menzionato e che la base legale necessaria (riguardante sia il trattamento elettronico sia il trattamento fisico dei dati) sarebbe stata creata nell’ambito di una revisione della legge.
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RS 235.1
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RS 235.2
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