Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/61: Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri · 29 pagine
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Le disposizioni che devono ora applicarsi per analogia sono quelle relative al trattamento dei dati dei pool di esperti, ossia gli art. 18-20 dell’avamprogetto di LTDP-DFAE. Questo rimando appare necessario dal momento che il DFAE non è l’unico attore che interviene nell’ambito delle misure di promozione civile della pace e rafforzamento dei diritti umani. Anche il Dipartimento federale delle finanze (Amministrazione federale delle dogane) e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport devono infatti poter trattare tali dati.
2.3.3 Legge federale del 27 settembre 2013 sulle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero42
Art. 20
Questa disposizione è abrogata e sostituita con una disposizione dello stesso tenore agli art. 29 a 30 dell’avamprogetto di LTDP-DFAE allo scopo di raggruppare la totalità dei trattamenti di dati in seno al DFAE in un’unica legge.
2.3.4 Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali43
Art. 13a
Questa disposizione è abrogata dal momento che tutti i trattamenti di dati necessari all’attuazione della legge menzionata nel titolo sono già previsti da altre basi legali formali.
La LPers e le sue disposizioni esecutive consentono il trattamento dei dati degli impiegati assunti in base a un contratto di diritto pubblico, mentre l’avamprogetto di LTDP-DFAE consente il trattamento dei dati degli impiegati locali.
Occorre precisare che, anche se in questo settore intervengono altri attori dell’amministrazione, solo il DFAE assume personale locale: le disposizioni dell’avamprogetto sono pertanto sufficienti.
2.3.5 Legge federale del 30 settembre 2016 sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est44
Art. 15
Nell’ambito della revisione della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est è stata elaborata una disposizione relativa al trattamento dei dati personali. Il nuovo art. 15 della legge, menzionata nel titolo, che dovrebbe entrare in vigore il 1° giugno 2017, si riferisce al trattamento di dati personali degli impiegati locali che lavorano in questo ambito di competenza specifico. Questa disposizione è stata inserita nella legge su richiesta dell’UFG nell’ambito della consultazione degli uffici. Essendo prevista in una legge settoriale, mentre l’assunzione di impiegati locali va ben oltre questo settore di attività specifico, tale disposizione risulta insoddisfacente già al momento della sua entrata in vigore. Il DFAE deve infatti disporre di una base legale che gli permetta il trattamento dei dati di tutti suoi impiegati e vada quindi oltre quanto previsto in questa legge settoriale. L’avamprogetto di LTDP-DFAE contiene una base legale generale che risponde a queste esigenze e prevede pertanto l’abrogazione del nuovo art. 15 della legge federale del 30 settembre 2016 sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est.
Questa disposizione può essere abrogata anche perché la totalità dei trattamenti di dati necessari per attuare la legge menzionata nel titolo è già prevista da altre basi legali formali.
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RS 935.41
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