Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/61: Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri · 29 pagine
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marzo 2000 sul personale federale (LPers) si fondano sugli art. 27 e seguenti LPers (rispettivamente sul progetto di art. 27 LPers previsto dal rapporto esplicativo del 5 giugno 2015 concernente l’avamprogetto della legge federale sull’istituto amministratore dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG [Legge sui fondi di compensazione] [rapporto concernente la legge sui fondi di compensazione],
n. 2.2.3, pag. 19-21). Tali trattamenti non devono quindi essere disciplinati in modo esaustivo in questa sede. L’avamprogetto di LTDP-DFAE deve tuttavia prevedere disposizioni complementari concernenti il trattamento di dati personali degni di particolare protezione relativi agli impiegati del DFAE che hanno un impiego all’estero con i quali è stato concluso un contratto di lavoro secondo la LPers. Il catalogo dei dati personali degni di particolare protezione previsto dalla LPers non è infatti sufficiente per questa categoria di persone.
1.5.3 Revisione della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est
Nell’ambito della revisione della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati
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dell’Europa dell’Est , la disposizione relativa al trattamento di dati personali è stata riveduta. Il nuovo
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art. 15 , che dovrebbe entrare in vigore il 1° giugno 2017, si riferisce al trattamento dei dati personali del personale locale attivo in questo settore di competenza specifico. Tale disposizione è stata inserita nella legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est su richiesta dell’UFG nell’ambito della consultazione degli uffici. Essendo prevista in una legge settoriale, mentre l’assunzione di impiegati locali va ben oltre questo settore di attività specifico, tale disposizione risulta insoddisfacente già al momento della sua entrata in vigore. Il DFAE deve infatti disporre di una base legale che gli permetta di trattare i dati di tutti i suoi impiegati. L’avamprogetto di LTDP-DFAE contiene una base legale generale, che risponde a tutte le esigenze, e prevede pertanto l’abrogazione del nuovo art. 15 della legge federale del 30 settembre 2016 sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est.
2. Le modifiche di legge
2.1 Osservazioni generali
L’idea di una legge centrale che disciplinasse, in linea di massima, tutti i trattamenti di dati personali degni di particolare protezione è emersa, d’intesa con l’IFPDT (all’epoca l’Incaricato federale della protezione dei dati, IFPD), nell’ambito dei lavori legati alle disposizioni transitorie dell’art. 38 cpv. 3 LPD, che prevedevano che le collezioni di dati esistenti prima dell’entrata in vigore della LPD, il 1° luglio 1993, contenenti dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità, potessero continuare a essere utilizzate per cinque anni dopo l’entrata in vigore della LPD, ossia fino al 1° luglio 1998. A causa del grande ritardo accumulato nell’adattamento delle basi legali, il 26 giugno 1998 il termine è stato prorogato, mediante un decreto federale, fino al 31 dicembre 2000.
Alcuni dei compiti del DFAE che comportano il trattamento di dati personali degni di particolare protezione sono definiti chiaramente in basi legali formali idonee (la legge federale del 26 settembre
12 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all’estero [legge sugli Svizzeri all’estero, LSEst] , la legge federale del 22 giugno 2007 sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti
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finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite [legge sullo Stato ospite, LSO] , la legge
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federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera ecc.). Altre attività non sono invece oggetto di una descrizione precisa in una legge formale: è il caso segnatamente degli obiettivi assegnati al DFAE nell’ordinanza del 20 aprile 2011 sull’organizzazione
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RS 172.220.1
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RS 974.1
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FF 2016 2005
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RS 195.1
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RS 192.12
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