Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/61: Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri · 29 pagine

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2.2.2.5.2 Art. 16 Dati

Lett. a

I dati relativi alla persona comprendono informazioni contenute nel dossier di candidatura, informazioni sull’eventuale appartenenza a un’organizzazione sindacale (con il consenso del funzionario consolare onorario) nonché sull’esercizio di un mandato pubblico o di un’attività accessoria e altre indicazioni di questo genere. Devono essere trattati anche i dati riguardanti i genitori e i familiari, allo scopo di evitare che un’assunzione generi un conflitto d’interessi insormontabile all’interno della famiglia e, per esempio, metta in pericolo la sicurezza della Svizzera. Può capitare che l’attività professionale del coniuge sia incompatibile con la carica di funzionario consolare onorario o con gli interessi della Confederazione. Un funzionario consolare onorario la cui moglie fosse a capo dei servizi d’informazione del Paese nel quale tale persona lavora per il DFAE costituirebbe sicuramente un rischio per la sicurezza della Svizzera.

Lett. b

Rientrano tra i dati relativi allo stato di salute: i certificati medici, i periodi d’incapacità lavorativa per malattia o infortunio, i rapporti del servizio medico, i risultati di esami attitudinali e i dati del case management.

Lett. c

Gli atti e i procedimenti inclusi in questa categoria di dati sono sostanzialmente gli atti relativi alle controversie derivanti dalle prestazioni fornite dai funzionari consolari onorari e alle controversie tra il DFAE e i funzionari consolari onorari in caso di mancato rinnovo del mandato.

Lett. d

Siccome i funzionari consolari onorari non sono soggetti alle disposizioni applicabili al personale della

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Confederazione sui controlli di sicurezza relativi alle persone, segnatamente all’OCSP , e per motivi pratici di accesso alle informazioni non possono essere sottoposti a tali controlli come terzi, il DFAE deve effettuare un’analisi dei rischi derivanti dalla nomina dei funzionari consolari onorari. Nell’ambito di questi accertamenti, il DFAE è indotto a trattare gli estratti del casellario giudiziale o altre informazioni disponibili, a seconda delle specificità locali, che forniscono lo stesso genere di informazioni.

2.2.2.5.3 Art. 17 Trattamento dei dati

In qualità di datore di lavoro soggetto alla LPers, il DFAE può utilizzare i sistemi d’informazione sviluppati dal DFF a nome dell’Amministrazione federale (BV PLUS, e-dossier, e-recruiting ecc.) anche per categorie di persone che non rientrano nel campo di applicazione della LPers. Si tratta di permettere a un’unica unità dell’Amministrazione di trattare i dati personali allo stesso modo e negli stessi sistemi, dal momento che lo scopo del trattamento è lo stesso indipendentemente dalla categoria di persone interessate.

2.2.2.6 Esperti impiegati per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti umani e l’aiuto umanitario

2.2.2.6.1 Art. 18 Scopo e persone

Conformemente al mandato costituzionale conferito dall’art. 54 Cost., la Svizzera contribuisce ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nonché a far rispettare i diritti umani. In questo contesto, ogni anno invia circa 200 esperti civili e di polizia in seno a organizzazioni internazionali al fine di promuovere la pace e i diritti umani. Le loro missioni sono incentrate sulle priorità geografiche e tematiche della Divisione Sicurezza umana (DSU) del DFAE. Gli esperti svizzeri per la promozione della pace e dei diritti umani mettono le loro competenze al servizio della comunità internazionale. Esempi di missioni sono l’istituzione dello Stato di diritto in Kosovo, il monitoraggio

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RS 120.4