Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/61: Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri · 29 pagine

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Compendio

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Secondo la legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD) , ogni trattamento di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità da parte di organi federali deve essere previsto espressamente in una legge formale. Lo stesso principio si applica anche quando tali dati sono resi accessibili mediante una procedura di richiamo.

Il 9 dicembre 2011 il Consiglio federale ha deciso di incaricare il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) di elaborare una modifica della legge federale del 24 marzo 2000 sul trattamento di dati

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personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri (legge) , allo scopo di creare la base legale per trattare dati personali relativi alla salute degli Svizzeri all’estero e dei cittadini svizzeri che soggiornano all’estero. Il DFAE tratta infatti dati medici, che fanno parte dei dati personali relativi alla salute, di questa categoria di persone nell’ambito dell’assistenza che fornisce all’estero (prestazioni consolari, protezione consolare ecc.).

Nel corso della riflessione seguita alla decisione del Consiglio federale del 9 dicembre 2011 è emerso rapidamente che gli altri obiettivi della legge sono raggiunti solo parzialmente, in particolare a causa degli sviluppi organizzativi interni, tecnologici e sociali intervenuti negli ultimi anni nonché delle nuove sfide in termini di protezione dei dati. Per garantire che ogni trattamento di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità effettuato in seno al DFAE si fondi su una base legale formale occorre adeguare la legislazione alla situazione attuale.

Il presente avamprogetto di legge federale sul trattamento di dati personali da parte del DFAE (avamprogetto di LTDP-DFAE) non mira a modificare le attività del DFAE, ma ad aggiornare, tenendo conto di quanto appreso dall’entrata in vigore della legge il 1° settembre 2000, la base legale per i trattamenti di dati effettuati dal DFAE per adempiere i compiti assegnatigli dalla legislazione vigente (legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all’estero [legge

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sugli Svizzeri all’estero, LSEst] , legge federale del 22 giugno 2007 sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite [legge sullo Stato

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ospite, LSO] , legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est ecc.).

L’avamprogetto di LTDP-DFAE si prefigge inoltre di evitare, nei limiti del possibile, di dover modificare la legge ogni volta che interviene un nuovo sviluppo tecnologico, segnatamente a causa dei rapidi sviluppi dei progetti informatici. I dettagli del trattamento saranno disciplinati nelle disposizioni esecutive, in modo da semplificare notevolmente la procedura legislativa.

Lo scopo dell’avamprogetto di LTDP-DFAE è di fare della legge uno strumento legislativo moderno, che risponda ai bisogni attuali e permetta, nei limiti del possibile, di reagire ai progressi tecnici.

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RS 235.1

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RS 235.2

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RS 195.1

4

RS 192.12

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RS 974.1