Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/61: Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri · 29 pagine
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2.2.2.1.3 Art. 4 Comunicazione dei dati
Questo articolo permette al DFAE, nei casi specifici di cui alle lettere a e b, di ricorrere all’istituto del consenso presunto della persona interessata se non è possibile procedere a una consultazione ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 lett. b LPD. Si tratta di un ritorno alla versione precedente dell’art. 19 cpv. 1 lett. b LPD, che, a seconda delle circostanze, permetteva di presumere un consenso alla trasmissione
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dei dati se la persona interessata non era in grado di pronunciarsi . Il consenso presunto è quindi previsto mediante una base legale speciale. Le restanti possibilità di comunicazione previste agli art. 6 e 19 LPD restano valide. L’art. 6 cpv. 2 lett. e LPD prevede infatti l’istituto del consenso presunto se la comunicazione all’estero è necessaria, nel caso specifico, per proteggere la vita o l’incolumità fisica della persona interessata. Siccome è necessaria una comunicazione a un attore svizzero, come la REGA, attualmente il ricorso a questo istituto non è più ammesso, il che rappresenta una disparità di trattamento a cui occorre porre rimedio. L’art. 4 permette quindi un’applicazione coerente dell’istituto del consenso presunto, in deroga all’art. 19 LPD.
Lett. a
Nell’ambito delle misure da adottare in situazioni di crisi (catastrofi naturali, attentati, guerre ecc.; art. 48 LSEst), per permettere l’evacuazione degli Svizzeri all’estero che si trovano sul posto o per prestare loro soccorso, il DFAE è tenuto a trasmettere dati, compresi talvolta dati personali degni di particolare protezione, a terzi. Può trattarsi di autorità di Stati terzi per permettere agli Svizzeri all’estero e ai cittadini svizzeri che soggiornano all’estero di beneficiare di un volo di rimpatrio organizzato da uno Stato partner, ma anche di autorità di Stati terzi sul posto, di organizzazioni non governative, del CICR ecc. per permettere ricerche nel caso in cui la Svizzera non disponga delle risorse necessarie in loco. La trasmissione di dati a questi terzi è possibile unicamente a condizione che sia nell’interesse della persona interessata.
Lett. b
Nell’ambito delle attività consolari, segnatamente in caso di ricovero di una persona con cui per ragioni mediche non è più possibile comunicare, il DFAE è autorizzato a prendere contatto con i congiunti della persona interessata, anche in Svizzera (cfr. commento alla lett. a sopra), come pure con le assicurazioni, comprese quelle svizzere, per esempio per chiarire la questione dell’assunzione dei costi.
2.2.2.2 Proprietari, armatori e marittimi di navi sotto bandiera svizzera
2.2.2.2.1 Art. 5 Scopo e persone
Nell’ambito dell’applicazione della Convenzione del 23 febbraio 2006 sul lavoro marittimo e della
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legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera , il DFAE tratta dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità ai sensi dell’art. 3 lett. c e d LPD. Il DFAE ha infatti il compito di garantire l’applicazione corretta delle disposizioni relative alla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (art. 8). In questo contesto può, in qualsiasi momento, chiedere ai proprietari, agli armatori e ai capitani di navi sotto bandiera svizzera le informazioni necessarie all’esercizio delle sue funzioni ed eseguire ispezioni a bordo delle navi svizzere (art. 9 cpv. 3). Le disposizioni della legge menzionata riguardano la giurisdizione amministrativa, civile e penale (titolo I capo III), i mezzi finanziari (art. 24) e il contratto d’arruolamento (titolo III capo II). La legge stessa contiene disposizioni penali e disciplinari (titolo VIII).
2.2.2.2.2 Art. 6 Dati
L’adempimento di questi compiti comporta il trattamento dei dati personali degni di particolare protezione e dei profili della personalità enumerati nell’elenco esaustivo di cui all’art. 6. Gli armatori stipulano un accordo quadro con la sezione svizzera del sindacato dei marittimi Nautilus
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FF 2003 1885
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