Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/61: Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri · 29 pagine
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Lett. f
Il controllo degli esperti comprende la pianificazione, la gestione e il monitoraggio dei processi legati agli impieghi (mediante analisi di dati, analisi comparative, rapporti e piani di misure). Tale controllo crea le basi necessarie per ridurre le spese per il personale quando occorre trovare rapidamente la persona ideale per una missione e contribuisce ad aumentare la produttività del lavoro e a migliorare il rendimento. Fornisce inoltre cifre chiave sulla composizione dei pool di esperti (p. es. effettivi, quota di uomini e donne, distribuzione linguistica e geografica) nonché sul raggiungimento degli obiettivi della politica svizzera in materia di promozione della pace e dei diritti umani nonché dell’aiuto umanitario svizzero all’estero.
Lett. g, h e i
Il DFAE deve essere in grado di valutare al meglio le possibilità di impiegare gli esperti all’estero nell’ambito delle missioni. I motivi che spingono ad ampliare il catalogo dei dati personali degni di particolare protezione al di là di quanto previsto dalla LPers nell’ambito del reclutamento standard sono da un lato di natura securitaria, nell’interesse della persona interessata e dei suoi congiunti (lett. h), e dall’altro di interesse pubblico, segnatamente per evitare alla Confederazione crisi diplomatiche mediante un’occupazione adeguata del posto in funzione delle specificità locali del Paese ospite (lett. i).
2.2.2.6.2 Art. 19 Dati
Lett. a
I dati relativi alla persona comprendono informazioni contenute nel dossier di candidatura, informazioni sull’esercizio di un mandato pubblico o dell’attività professionale e altre indicazioni di questo genere. Devono essere trattati anche dati riguardanti i genitori e i familiari, allo scopo di evitare che sia presa in considerazione ed effettuata un’assunzione che crei conflitti d’interessi insormontabili all’interno della famiglia e metta in pericolo la sicurezza della Svizzera.
Lett. b
L’adempimento dei compiti attribuiti al DFAE nell’ambito del reclutamento e della gestione degli impieghi degli esperti comporta il trattamento di dati sulle opinioni e le attività religiose degli esperti impiegati all’estero e dei loro congiunti in modo da evitare di inviare determinati rappresentanti ufficiali della Svizzera in Stati terzi in cui sono in corso conflitti interreligiosi o la religione costituisce una questione che divide la popolazione. È necessario evitare che la religione e le pratiche religiose degli esperti impiegati in tali Paesi possano impedire le attività in loco, creare incidenti diplomatici o mettere in pericolo la sicurezza delle persone interessate.
Lett. c
Il DFAE deve infine assicurarsi di non inviare un esperto in uno Stato in cui potrebbe trovarsi in pericolo a causa del suo orientamento sessuale, per esempio poiché tale orientamento non è riconosciuto o può essere sanzionato penalmente.
Lett. d
Rientrano tra i dati relativi allo stato di salute i dati che permettono di valutare le capacità degli esperti di svolgere una futura missione specifica. Il DFAE deve anche essere informato sullo stato di salute degli esperti e dei congiunti che li accompagnano all’estero in modo da poter prendere in considerazione le eventuali esigenze in termini di cure mediche da ottenere in loco o di condizioni climatiche da evitare, nell’interesse delle persone interessate.
Lett. e
I dati trattati nell’ambito dei corsi di formazione e perfezionamento permettono al DFAE di assicurarsi che gli esperti dispongano delle conoscenze più recenti nel loro settore di competenza per garantire la massima qualità del loro operato.