Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/61: Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri · 29 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo
in corso conflitti interreligiosi o la religione costituisce una questione che divide la popolazione. Bisogna evitare che la religione degli impiegati inviati in tali Paesi e le pratiche connesse possano impedire le attività in loco, creare incidenti diplomatici o mettere in pericolo la sicurezza delle persone interessate. Il DFAE deve anche essere informato sullo stato di salute dei suoi impiegati e dei congiunti che li accompagnano nell’ambito dell’impiego all’estero in modo da poter prendere in considerazione le eventuali necessità in termini di cure mediche da ottenere in loco o di condizioni climatiche da evitare nell’interesse delle persone interessate. Il DFAE deve infine assicurarsi di non inviare un esperto in uno Stato in cui potrebbe trovarsi in pericolo a causa del suo orientamento sessuale, per esempio poiché tale orientamento non è riconosciuto o può essere sanzionato penalmente.
2.2.2.3.3 Art. 10 Comunicazione dei dati
Nell’ambito dell’assunzione dei costi da parte dell’assicurazione malattie, il DFAE deve collaborare con l’assicurazione malattie del Dipartimento per ovviare a eventuali svantaggi risultanti dall’impiego all’estero subiti dagli impiegati e dai congiunti che li accompagnano.
2.2.2.4 Impiegati locali delle rappresentanze svizzere all’estero e loro congiunti
2.2.2.4.1 Art. 11 Scopo e persone
Nell’ambito del suo ruolo di datore di lavoro, il DFAE si avvale di impiegati locali, assunti direttamente dalle rappresentanze in base a contratti di lavoro disciplinati dal diritto locale e non dalla LPers. Il DFAE tratta così dati sul personale locale assunto in vari settori di attività (p. es. l’amministrazione, i visti, la cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est, il servizio domestico, il giardinaggio ecc.). Benché il diritto applicabile sia quello locale, in materia di protezione e trattamento dei dati si applica il diritto svizzero. In qualità di detentore della collezione di dati, il DFAE è infatti un organo federale soggetto ai requisiti della LPD.
Il DFAE tratta dati relativi al personale locale per poter adempiere il suo dovere di assistenza nei confronti degli impiegati nonché gli obblighi legati all’attuazione del diritto delle assicurazioni sociali. Il trattamento dei dati mira anche a ridurre le spese per il personale, il tasso di fluttuazione e il numero di assenze allo scopo di aumentare la produttività del lavoro e il rendimento del personale. Gli impiegati possono prendere visione del trattamento dei dati che li riguardano, per esempio attraverso il conteggio del salario, mentre ciò non accade in altri settori di attività.
Questa sezione si ispira all’art. 27 LPers (nuovo), che sarà applicabile al trattamento dei dati del personale di tutti i datori di lavoro sottoposti alla LPers.
Lett. a
La valutazione e la pianificazione del fabbisogno di personale servono a determinare le risorse umane di cui ha bisogno il datore di lavoro per svolgere i suoi compiti, in termini quantitativi, qualitativi e temporali. La pianificazione del fabbisogno di personale è un elemento della pianificazione commerciale, che tiene conto da un lato della strategia e dello sviluppo dell’istituzione e dall’altro dell’evoluzione demografica e dei cambiamenti attesi in seno al personale (struttura dell’età, mobilità ecc.).
Lett. b
Il reclutamento del personale mira a garantire gli effettivi di collaboratori interni ed esterni necessari. Il reclutamento interno offre il vantaggio di favorire l’attuazione dei piani di carriera e di mantenere il know-how all’interno dell’istituzione. Il reclutamento esterno permette invece di acquisire competenze non disponibili internamente.