Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/61: Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri · 29 pagine
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Lett. b
Le persone beneficiarie ricevono una carta di legittimazione, rilasciata dal DFAE, che costituisce il loro permesso di soggiorno in Svizzera per la durata delle loro funzioni ufficiali e attesta il loro statuto giuridico, in particolare le immunità di cui beneficiano. Nei loro confronti, il DFAE svolge quindi – tra l’altro – la funzione di controllo degli abitanti. Per questo motivo raccoglie i dati necessari per il disbrigo delle questioni legate alle loro funzioni e al loro soggiorno in Svizzera, il rilascio delle carte di legittimazione e la descrizione delle loro attività. In questo contesto sono trattati anche dati relativi alle misure di assistenza sociale. Non si tratta di misure di aiuto sociale in senso stretto: secondo la definizione dell’art. 3 lett. c nr. 3 LPD, per misure di assistenza sociale s’intendono soprattutto le prestazioni delle assicurazioni sociali in caso di malattia o infortunio nonché misure quali la tutela e
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l’aiuto sociale . Questo genere di dati è trattato allo scopo di assicurarsi, al momento del rilascio o del rinnovo delle carte di legittimazione, che il diritto delle assicurazioni sociali sia rispettato.
Cpv. 2
Nell’ambito dell’attuazione della LSO, il DFAE gestisce il sistema d’informazione Ordipro, in cui sono trattati i dati concernenti le persone beneficiarie di cui all’art. 2 cpv. 2 LSO. Tale sistema è considerato un registro ufficiale di persone ai sensi della LArRa (art. 2 cpv. 1 lett. c LArRa). In virtù dell’art. 13 LArRa, il DFAE è pertanto autorizzato a trattare il numero d’assicurato di cui all’art. 50c LAVS.
2.2.2.7.3 Art. 23 Comunicazione dei dati
Cpv. 1
I dati possono essere trasmessi alle autorità menzionate per adempiere gli scopi della LSO, segnatamente quelli menzionati all’art. 28 LSO.
Cpv. 2
Ai beneficiari istituzionali ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LSO con sede in Svizzera possono essere trasmessi dati concernenti le persone che impiegano e le persone che le accompagnano. Siccome i beneficiari istituzionali sono sottoposti al diritto svizzero, tale comunicazione non costituisce una comunicazione transfrontaliera di dati ai sensi dell’art. 6 LPD.
2.2.2.8 Candidati a posti in seno alle Nazioni Unite e alle organizzazioni internazionali
2.2.2.8.1 Art. 24 Scopo e persone
Conformemente all’art. 54 Cost., in virtù dell’art. 43 della legge federale del 21 marzo 1997
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sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) e dell’art. 28 dell’ordinanza del
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25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA) il Consiglio federale precisa, all’art. 1 OOrg-DFAE, gli obiettivi e la funzione del DFAE. L’art. 1 cpv. 2 lett. a OOrg-DFAE assegna al DFAE l’obiettivo di garantire una presenza attiva della Svizzera nelle relazioni internazionali nonché il diritto di codecisione e una partecipazione attiva in seno alle organizzazioni e agli organismi internazionali importanti per la Svizzera. Di conseguenza, il DFAE coordina e attua la politica della Svizzera in seno alle Nazioni Unite e alle sue agenzie specializzate. In questo contesto sostiene le candidature svizzere e favorisce il reclutamento di svizzeri in seno alle organizzazioni internazionali. Il coordinamento di questa politica comporta il trattamento dei dati dei candidati a funzioni in tali organizzazioni internazionali. Si tratta principalmente di candidature di cittadini svizzeri, ma anche di domande di sostegno di candidature provenienti da Paesi terzi, che comportano a loro volta il trattamento di dati. Il trattamento dei dati relativi a questi candidati permette al DFAE di elaborare strategie di voto che consentano la nomina di un candidato, indipendentemente dalla sua provenienza, a una funzione in seno a un’organizzazione internazionale. Il DFAE può così condurre,
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FF 1988 II 386
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RS 172.010
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