Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/61: Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri · 29 pagine

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suo scopo è contribuire a salvaguardare la sicurezza interna ed esterna della Svizzera, a realizzare gli obiettivi della sua politica estera, a preservare la neutralità svizzera e a garantire il rispetto del diritto internazionale. A tal fine, la LPSP introduce un regime di divieti associato a una procedura di notificazione preliminare. La legge disciplina inoltre l’impiego, da parte di autorità federali, di imprese di sicurezza private per compiti di protezione all’estero in un ambiente complesso. Nell’ambito dell’obbligo di notificare le attività, l’art. 4 lett. c nr. 2 dell’ordinanza del 24 giugno 2015 sulle

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prestazioni di sicurezza private fornite all’estero (OPSP) prevede che il DFAE verifichi la reputazione delle persone interessate, il che comporta un trattamento di dati.

L’art. 20 LPSP sarà abrogato e sostituito dalla presente sezione, in modo da centralizzare tutti i trattamenti di dati che richiedono una base legale formale nel presente avamprogetto di LTDP-DFAE.

2.2.2.10.2 Art. 30 Dati

Il DFAE è autorizzato a trattare i dati enumerati in modo esaustivo all’art. 30 per svolgere i suoi compiti legali nell’ambito dell’applicazione della LPSP, ossia salvaguardare la sicurezza interna ed esterna della Svizzera, realizzare gli obiettivi della sua politica estera, preservare la neutralità svizzera e garantire il rispetto del diritto internazionale.

2.2.3 Disposizioni finali

2.2.3.1 Art. 31 Disposizioni esecutive

Questa disposizione incarica il Consiglio federale di emanare disposizioni esecutive per completare e precisare le disposizioni dell’avamprogetto di LTDP-DFAE.

Cpv. 1

Le lettere c e d non hanno bisogno di nessun commento.

Lett. a

Il Consiglio federale è tenuto a disciplinare in modo trasparente i sistemi d’informazione utilizzati dal DFAE. Se esiste più di un sistema d’informazione, devono essere presentati anche i legami interni o le interfacce esterne.

Lett. b

Il catalogo dei dati non degni di particolare protezione è definito in modo più dettagliato nelle disposizioni esecutive. I dati possono essere precisati in un allegato, come avviene per esempio nell’allegato 1 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011 sulla protezione dei dati personali del personale

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federale (OPDPers) .

Cpv. 2

La questione dei diritti di accesso da parte delle direzioni del DFAE e delle rappresentanze svizzere all’estero, mediante una procedura di richiamo, ai dati personali degni di particolare protezione necessari per svolgere compiti legali è disciplinata in dettaglio nelle disposizioni esecutive, anche se la LPD prevede, all’art. 19 cpv. 3, che l’accesso mediante una procedura di richiamo deve essere previsto da una legge in senso formale. La legge deve infatti consentire di rispondere ai seguenti interrogativi: chi comunica mediante una procedura di richiamo, quali grandi categorie di dati personali degni di particolare protezione, a quali destinatari e per quale scopo? Il DFAE non è però organizzato come gli altri dipartimenti federali: non ha infatti uffici federali a cui compete un settore di attività particolare. Le sue attività si articolano attorno alle varie direzioni e alla rete delle rappresentanze all’estero. Le direzioni possono occuparsi delle stesse questioni e degli stessi compiti della rete di rappresentanze all’estero. È il caso per esempio della protezione consolare accordata dalla Svizzera,

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RS 935.411

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RS 172.220.111.4