Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/61: Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri · 29 pagine
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Internationals, affiliato all’Unione sindacale svizzera (USS), e conformemente al diritto di ricorso dei marittimi il DFAE deve prendere atto di tale accordo. La Convenzione menzionata al punto precedente mira inoltre a permettere di garantire il rispetto dei seguenti diritti fondamentali: la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva, l’eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio, l’effettiva abolizione del lavoro minorile e l’eliminazione delle discriminazioni nel campo del lavoro e dell’occupazione. In questo contesto, il DFAE funge da mediatore tra il marittimo e l’armatore. Il DFAE deve conoscere la salute dei marittimi per poter rilasciare le conferme (endorsement) dei certificati d’idoneità dei marittimi. Il DFAE deve inoltre prendere atto delle infrazioni per poter avviare procedimenti penali e/o amministrativi. I marittimi svizzeri che si trovano in stato di bisogno possono inoltre chiedere un aiuto finanziario per alleviare la propria situazione conformemente a quanto previsto dal regolamento del 16 dicembre 2002 concernente la destinazione delle multe versate all’Ufficio svizzero della navigazione marittima.
2.2.2.2.3 Art. 7 Comunicazione dei dati
Cpv. 1
Se sono commessi atti penalmente rilevanti a bordo di una nave sotto bandiera svizzera in alto mare, il DFAE trasmette il risultato delle indagini condotte dal capitano al ministero pubblico del Cantone di Basilea Città, come previsto dalla legge.
Cpv. 2
In caso di eventi imprevisti di una certa entità a bordo di navi commerciali, il Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) conduce un’inchiesta. In caso di necessità, il DFAE è tenuto a trasmettere i documenti pertinenti in suo possesso e i relativi dati.
2.2.2.3 Impiegati del DFAE in servizio all’estero e loro congiunti
2.2.2.3.1 Art. 8 Scopo e persone
I trattamenti di dati personali degni di particolare protezione effettuati in seno al DFAE nel settore della gestione del personale assunto in base della legge federale del 24 marzo 2000 sul personale federale
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(LPers) si fondano sugli art. 27 e seguenti LPers (rispettivamente sul progetto di art. 27 LPers previsto dal rapporto esplicativo del 5 giugno 2015 concernente l’avamprogetto della legge federale sull’istituto amministratore dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG [legge sui fondi di compensazione] [rapporto concernente la legge sui fondi di compensazione] n. 2.2.3, pag. 19-21) e non devono essere disciplinati in modo esaustivo qui. L’avamprogetto di LTDP-DFAE deve tuttavia prevedere disposizioni complementari concernenti il trattamento di dati personali degni di particolare protezione degli impiegati del DFAE in servizio all’estero e con i quali è stato stipulato un contratto di lavoro secondo la LPers. Per questa categoria di persone il catalogo dei dati personali degni di particolare protezione previsto dalla LPers non è infatti sufficiente. Il DFAE deve essere in grado di valutare al meglio le possibilità di inviare i suoi impiegati all’estero. I motivi che spingono ad ampliare il catalogo dei dati personali degni di particolare protezione al di là di quanto previsto dalla LPers sono da un lato di natura securitaria, nell’interesse della persona interessata e dei suoi congiunti, e dall’altro utili per l’interesse pubblico della Confederazione in particolare per evitare crisi diplomatiche mediante un’occupazione adeguata del posto alla luce delle specificità locali del Paese ospite.
2.2.2.3.2 Art. 9 Dati
L’adempimento dei compiti attribuiti al DFAE quale datore di lavoro comporta il trattamento dei dati personali degni di particolare protezione enumerati nell’elenco esaustivo di cui all’art. 9. Il DFAE deve trattare i dati sulle opinioni e le attività religiose degli impiegati in servizio all’estero e dei loro congiunti in modo da evitare di inviare determinati rappresentanti ufficiali della Svizzera in Stati terzi in cui sono
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