Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/61: Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri · 29 pagine

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del Dipartimento federale degli affari esteri (OOrg-DFAE) . Questa ordinanza prevede infatti che il DFAE si adoperi per garantire una presenza attiva della Svizzera nelle relazioni internazionali nonché il diritto di codecisione e una partecipazione attiva in seno alle organizzazioni e agli organismi internazionali importanti per la Svizzera. Per raggiungere questi obiettivi sono svolte attività che comportano un trattamento di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità. Non è possibile prevedere questo tipo di trattamento a livello di ordinanza. Per motivi di trasparenza, leggibilità e unità è pertanto opportuno mantenere una legge che contempli la totalità dei trattamenti di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità previsti in seno al dipartimento. A questi si aggiungono i trattamenti di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità che devono essere disciplinati in una legge formale essendo svolti da un organo federale ai sensi dell’art. 3 let. h LPD, anche se l’attività interessata ha luogo all’estero conformemente al diritto locale. È il caso in particolar modo della gestione del personale locale del DFAE, assunto in base al diritto del lavoro locale del Paese ospite, ma per il quale il trattamento dei dati deve comunque essere previsto, secondo la LPD, in una base legale formale del diritto svizzero.

L’avamprogetto di LTDP-DFAE non mira a modificare le attività del DFAE, ma convalida, tenendo conto di quanto appreso dall’entrata in vigore della legge il 1° settembre 2000, i trattamenti di dati personali degni di particolare protezione svolti attualmente in seno al DFAE nell’ambito di compiti assegnatigli da basi legali esistenti. Oltre a fornire la base legale richiesta all’art. 17 cpv. 2 LPD, l’avamprogetto di LTDP-DFAE deve permettere di evitare una revisione legislativa ogni volta che interviene un cambiamento organizzativo interno e tecnico, in particolare nell’ambito dello sviluppo di progetti informatici. Il trattamento sarà precisato in dettaglio nelle disposizioni esecutive, in modo da semplificare notevolmente la procedura legislativa.

Benché l’avamprogetto di LTDP-DFAE comprenda, in linea di massima, la totalità dei trattamenti di dati personali degni di particolare protezione svolti in seno al DFAE, possono essere giustificate deroghe a tale centralizzazione. In tal caso, disposizioni speciali continueranno a disciplinare il trattamento di dati personali degni di particolare protezione in determinati settori, come ricorda l’art. 2 cpv. 2 dell’avamprogetto di LTDP-DFAE. È il caso della legge federale del 18 dicembre 2015 concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone

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politicamente esposte all’estero (legge sui valori patrimoniali di provenienza illecita, LVP) . Agli art. 5 cpv. 3 e 23, la LVP contiene disposizioni concernenti il trattamento di dati. L’art. 5 cpv. 3 LVP sancisce un principio importante concernente i fondi dei potentati, ossia la pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali di una lista nominativa delle persone contro le quali è stato disposto un blocco, che può contenere dati personali degni di particolare protezione come l’appartenenza a un partito o l’esistenza di procedimenti o sanzioni amministrativi e penali. Si tratta di una caratteristica importante della prassi svizzera in materia che è opportuno mantenere nella LVP per motivi di trasparenza e di visibilità nei confronti delle persone interessate. Questa soluzione è compatibile con i requisiti dell’art. 4 cpv. 4 LPD, che stabilisce che la raccolta di dati e le finalità del trattamento devono essere riconoscibili da parte della persona interessata. Il mantenimento di questa disposizione nella LVP permette infine di evitare una frammentazione delle basi legali applicabili in materia di restituzione di

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fondi, giudicata non auspicabile nell’ambito dei lavori preparatori della LVP . Conformemente alla soluzione adottata per l’art. 5 cpv. 3 LVP non è trasferito nell’avamprogetto di LTDP-DFAE neanche l’art. 23 LVP, che crea una base legale formale per il trattamento di dati da parte delle autorità competenti della Confederazione e non solo in seno al DFAE.

Occorre infine precisare che i trattamenti di dati effettuati dal DFAE su mandato di altre autorità svizzere non rientrano nel campo d’applicazione dell’avamprogetto di LTDP-DFAE. Queste situazioni, in cui il DFAE agisce all’estero per conto di un’altra autorità, sono infatti disciplinate da basi legali idonee, che prevedono già il trattamento dei dati risultanti. È il caso per esempio del settore relativo ai documenti d’identità dei cittadini svizzeri, disciplinato dalla legge federale del 22 giugno 2001 sui

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documenti d’identità dei cittadini svizzeri (legge sui documenti d’identità, LDI) , nell’ambito della cui

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RS 172.211.1

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RS 196.1

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Messaggio concernente la LVP, FF 2014 4568 seg.

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RS 143.1