Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/61: Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri · 29 pagine
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settore nel quale la Direzione consolare del DFAE e la rete di rappresentanze collaborano agendo in modo complementare. Anche nell’ambito della gestione dei dati relativi alle persone beneficiare di privilegi, immunità e altre facilitazioni intervengono vari attori interni al DFAE. Le questioni multilaterali sono gestite direttamente dalla Missione svizzera a Ginevra, che fa parte della rete delle rappresentanze, mentre le questioni bilaterali sono gestite dal Protocollo a Berna, che fa capo alla segreteria di Stato. L’applicazione delle Convenzioni di Vienna, infine, spetta alla Direzione del diritto internazionale pubblico. Vari attori interni al DFAE devono così avere accesso alle stesse informazioni. Le direzioni del DFAE sono definite nell’allegato 1 dell’ordinanza del 25 novembre 1998
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sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA) e di conseguenza sono considerate unità amministrative a sé, alla stessa stregua degli uffici federali. L’accesso mediante una procedura di richiamo da parte un’unità organizzativa differente dal detentore della collezione di dati dovrebbe quindi essere previsto in dettaglio in una legge in senso formale. Viste le peculiarità dell’organizzazione del DFAE, l’avamprogetto di LTDP-DFAE delega al Consiglio federale la competenza di disciplinare, in un’ordinanza, gli accessi mediante una procedura di richiamo in modo da evitare di dover avviare una complessa procedura di revisione legislativa per ogni minima modifica organizzativa interna, ottimizzando così la gestione delle risorse. Gli accessi mediante una procedura di richiamo a favore di terzi al DFAE non sono interessati da questa disposizione.
2.2.3.2 Art. 32 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono commentate al nr. 2.3.
Le modifiche di altri atti normativi mirano a garantire l’unità della materia; in linea di massima tutti i trattamenti di dati specifici che avvengono in seno al DFAE sono disciplinati nel progetto di legge, a tutto vantaggio della trasparenza dei trattamenti svolti dal DFAE nei confronti delle persone interessate.
2.2.3.3 Art. 33 Referendum ed entrata in vigore
Come ogni legge federale, la LTDP-DFAE sottostà a referendum e il Consiglio federale è incaricato di determinarne la data di entrata in vigore.
2.3 Commento alla modifica di altre leggi federali
L’abrogazione e la modifica di altre leggi federali sono disciplinate nell’allegato dell’avamprogetto di LTDP-DFAE. Tali modifiche sono una conseguenza dell’avamprogetto.
2.3.1 Abrogazione della legge federale del 24 marzo 2000 sul trattamento di dati personali in seno al DFAE
Trattandosi di una revisione totale, la versione vigente della legge deve essere abrogata.
2.3.2 Legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell’uomo40
Art. 9
Questo articolo è modificato in modo da corrispondere alla nuova struttura dell’avamprogetto di LTDP-
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DFAE. Secondo il messaggio del Consiglio federale del 23 ottobre 2002 , l’art. 9 rimanda alla legge federale del 24 marzo 2000 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri, che si applica anche al trattamento di dati inerenti alle misure della legge menzionata nel titolo. L’art. 2 prevede espressamente la possibilità di gestire collezioni di dati sui partecipanti ad azioni di mantenimento della pace e di buoni uffici allo scopo di pianificare e organizzare le missioni.
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RS 172.010.1
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