Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/61: Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri · 29 pagine
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Lett. f
Gli atti procedurali e le decisioni inclusi in questa categoria di dati devono essere segnalati al DFAE per evitare qualsiasi possibile conflitto d’interesse o danno d’immagine dovuto all’impiego di un esperto che per i suoi antecedenti giudiziari o amministrativi dovrebbe essere scartato.
2.2.2.6.3 Art. 20 Comunicazione dei dati
I dati possono essere comunicati a potenziali datori di lavoro affinché questi ultimi possano selezionare i profili che rispondono ai criteri fissati per svolgere una determinata missione. In questi casi, il DFAE funge da intermediario tra il potenziale datore di lavoro e il candidato che, entrando a far parte del pool di esperti, ha acconsentito a questo genere di comunicazione di dati.
2.2.2.7 Persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni
2.2.2.7.1 Art. 21 Scopo e persone
Nell’ambito delle sue relazioni internazionali, la Svizzera accoglie sul proprio territorio beneficiari istituzionali ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LSO (tra cui: rappresentanze diplomatiche e consolari, organizzazioni internazionali, missioni permanenti presso tali organizzazioni internazionali). In qualità di Stato ospite e conformemente alla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni
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diplomatiche (CVRD) , alla CVRC e agli accordi di sede, la Svizzera sottostà a obblighi di diritto internazionale pubblico che comportano il trattamento di dati personali degni di particolare protezione nell’ambito del disbrigo amministrativo delle questioni legate all’accreditamento, allo statuto giuridico, al soggiorno e alla gestione delle varie categorie di carte di legittimazione delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni ai sensi della LSO. Rientrano in questa categoria le persone chiamate in veste ufficiale, a titolo permanente o no, presso uno dei beneficiari istituzionali di cui all’art. 2 cpv. 1 LSO, le personalità che esercitano un mandato internazionale e le persone autorizzate ad accompagnare le persone beneficiarie di cui all’art. 2 cpv. 2 lett. a e b LSO.
Il DFAE è tenuto a intervenire anche nella risoluzione di controversie che coinvolgono le persone interessate quando i privilegi e le immunità di cui beneficiano in virtù del diritto internazionale impediscono ai tribunali ordinari di trattare i casi portati davanti a loro. In questi casi, il dipartimento è chiamato a raccogliere i dati necessari per essere in grado di intervenire presso la persona interessata o il suo datore di lavoro in modo da cercare una soluzione alla controversia o da ottenere la revoca dell’immunità della persona interessata. In quest’ambito, il DFAE interviene, nei limiti delle sue possibilità e delle sue prerogative, per tutelare gli interessi di terzi.
2.2.2.7.2 Art. 22 Dati
Cpv. 1
L’adempimento di questi compiti comporta il trattamento dei dati personali degni di particolare protezione e dei profili della personalità enumerati nell’elenco esaustivo di cui all’art. 19.
Lett. a
Il DFAE interviene nella risoluzione di controversie che coinvolgono i beneficiari quando i privilegi e le immunità di cui beneficiano in virtù del diritto internazionale impediscono ai tribunali ordinari di trattare i casi portati davanti a loro. In questi casi, il dipartimento è chiamato a raccogliere dati relativi ai procedimenti o alle sanzioni amministrativi e penali allo scopo di disporre degli elementi necessari per intervenire presso la persona interessata o il suo datore di lavoro e cercare una soluzione alla controversia o ottenere la revoca dell’immunità della persona interessata. In questo ambito, il DFAE interviene, nei limiti delle sue possibilità e delle sue prerogative, per tutelare gli interessi di terzi.
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