Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/61: Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri · 29 pagine

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attraverso le sue rappresentanze all’estero, campagne per le candidature importanti allo scopo di assicurarsi i voti di determinati Paesi.

I dati così raccolti permettono infine di garantire un monitoraggio delle elezioni e consentono al DFAE di stabilire a quali Stati la Svizzera deve quale sostegno.

2.2.2.8.2 Art. 25 Dati

L’adempimento dei compiti menzionati all’art. 21 comporta il trattamento di dati e, se del caso, di dati personali degni di particolare protezione.

Lett. a, b e c

Il DFAE può trattare dati sulle opinioni religiose, l’appartenenza etnica e le opinioni o attività politiche dal momento che possono influenzare l’esito di una candidatura nonché l’attribuzione e/o la ripartizione dei voti in seno all’organizzazione da parte degli Stati membri. Si tratta di assicurarsi che le candidature proposte dalla Svizzera non presentino incoerenze che possano compromettere la reputazione del Paese e di assicurarsi che i voti della Svizzera siano conformi ai principi fondamentali di uno Stato di diritto e rispettino i diritti umani.

2.2.2.8.3 Art. 26 Comunicazione dei dati

I dati personali possono essere comunicati a potenziali datori di lavoro e ai Paesi terzi che dispongono di un diritto di voto in seno alle organizzazioni internazionali in modo da poter condurre una campagna a favore del candidato svizzero.

2.2.2.9 Partecipanti a conferenze internazionali organizzate dalla Svizzera

2.2.2.9.1 Art. 27 Scopo e persone

In base agli obiettivi menzionati sopra, segnatamente quello di garantire una presenza attiva della Svizzera nelle relazioni internazionali, il DFAE organizza conferenze internazionali. Il trattamento dei dati in questo contesto riguarda dati che consentono di garantire il buon svolgimento di tali incontri internazionali organizzati dalla Svizzera.

2.2.2.9.2 Art. 28 Dati

L’adempimento di questi compiti organizzativi e logistici comporta il trattamento dei dati personali degni di particolare protezione enumerati nell’elenco esaustivo di cui all’art. 28. Il DFAE deve conoscere e trattare varie informazioni sui partecipanti, come quelle concernenti le abitudini alimentari, le allergie, le disabilità, la religione ecc. per essere in grado di organizzare conferenze e rispondere alle esigenze particolari dei partecipanti. La gestione dell’ordine del giorno di una conferenza può essere influenzata direttamente da determinate attività religiose. I luoghi scelti per la conferenza devono tener conto anche delle eventuali disabilità fisiche dei partecipanti, in particolare in caso di spostamento in sedia a rotelle.

2.2.2.10 Persone attive nel settore delle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero

2.2.2.10.1 Art. 29 Scopo e persone

La legge federale del 27 settembre 2013 sulle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero

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(LPSP) disciplina la fornitura di prestazioni di sicurezza private all’estero a partire dalla Svizzera. Il

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RS 935.41