Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/33: Iv.pa 09.528 «Finanziamento delle prestazioni della salute da parte di un unico soggetto. Introduzione di un sistema di finanziamento monistico» · 31 pagine

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3.2 Soluzioni esaminate ma abbandonate

3.2.1 Chiave di riparto dei costi differenziata per Cantoni

La Commissione ha esaminato se la chiave di riparto fra assicuratori e Cantoni debba essere uguale per tutto il Paese o se occorra differenziarla in funzione dei singoli Cantoni. Ha rifiutato di lasciare completamente ai Cantoni il compito di stabilire quale quota intendano assumere nell’ambito del finanziamento unitario del settore ambulatoriale e ospedaliero. Con una simile soluzione si rischierebbe che alcuni Cantoni riducano il loro contributo al finanziamento delle prestazioni AOMS a scapito degli assicuratori e, di riflesso, di coloro che pagano i premi. Lo scopo di una stabilizzazione della quota dei costi AOMS finanziata mediante le imposte e i premi – escludendo le cure di lunga durata – non potrebbe in tal modo essere raggiunto. Inoltre, se ogni Cantone potesse fissare autonomamente la quota di finanziamento, vi sarebbe il pericolo che gli assicurati paghino già solo per questo motivo premi differenziati, ciò che sarebbe in contrasto con la parità di trattamento degli assicurati.

La Commissione ha anche discusso se spetti alla Confederazione fissare la chiave di riparto in modo differenziato per ogni Cantone. Essa ha però preferito evitare una simile differenziazione poiché, come finora, intende prescrivere ai Cantoni soltanto una quota minima. Dal momento che l’importanza del settore ospedaliero è diversa da Cantone a Cantone, il disciplinamento proposto non è senza ripercussioni sui costi per i Cantoni. Con il disciplinamento proposto, infatti, quei Cantoni per i quali il settore ospedaliero è mediamente meno importante di quello ambulatoriale dovranno pagare un contributo cantonale più elevato rispetto ad oggi. Al contrario, i Cantoni per i quali il settore stazionario è mediamente più importante potrebbero ridurre leggermente il loro contributo cantonale rispetto ad oggi, se lo desiderano.

3.2.2 Immissione di fondi pubblici per il tramite della riduzione individuale dei premi

La Commissione ha esaminato la possibilità di un’immissione della quota cantonale mediante la riduzione individuale dei premi, come era già stato anche discusso nell’ambito dei rapporti redatti dagli esperti Leu e Moser e dal Consiglio federale23.

Se i contributi cantonali alle prestazioni fornite in ambito ospedaliero fossero completamente immessi nel sistema della riduzione individuale dei premi, il loro volume triplicherebbe pressoché passando da circa 4 miliardi a 11 miliardi di franchi (riferito al 2014). Allo scopo di garantire che il rapporto fra quote finanziate mediante le imposte e quote finanziate mediante i premi non modifichi il finanziamento unitario del settore ambulatoriale e ospedaliero, la Confederazione dovrebbe impartire ai Cantoni direttive più precise per la struttura della riduzione dei premi. Ciò significherebbe un parziale abbandono della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) con la quale ai Cantoni era stato concesso un notevole margine di apprezzamento nello stabilire la riduzione graduale dei premi nelle diverse categorie di assicurati sul loro territorio.

23 V. note a piè di pagina 6, 7 e 15