Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/33: Iv.pa 09.528 «Finanziamento delle prestazioni della salute da parte di un unico soggetto. Introduzione di un sistema di finanziamento monistico» · 31 pagine

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bensì trasferiscono le loro risorse agli assicuratori, un diritto indiretto di regresso per i Cantoni non ha più senso. L’assicuratore può far valere questo diritto di regresso. L’articolo 60 capoverso 3 garantisce che un eventuale diritto di regresso da parte degli assicuratori vada a beneficio anche dei Cantoni.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale

Ripercussioni finanziarie per gli assicurati

Il nuovo contributo cantonale per le prestazioni ospedaliere e ambulatoriali è calcolato in modo tale che l’introduzione di un finanziamento unitario non abbia alcuna ricaduta sui premi durante l’anno di transizione. Vi sono però alcune eccezioni a questo principio.

Rispetto al totale delle prestazioni, i minorenni e i giovani adulti consumano una quota di prestazioni ospedaliere più bassa. Per questa ragione attualmente approfittano in misura proporzionalmente minore del cofinanziamento delle prestazioni ospedaliere da parte dei Cantoni. Con una quota unitaria del finanziamento ora destinata anche alle prestazioni ambulatoriali, essi beneficeranno dei contributi cantonali nella stessa misura degli adulti. Rispetto alla situazione attuale questo cofinanziamento più importante si tradurrà in una diminuzione dei premi per i minorenni e i giovani adulti. Invece, i premi degli adulti aumenteranno leggermente (cfr. n. 3.2.3).

Il progetto prevede che gli assicuratori siano i soli a pagare direttamente le prestazioni. Esigeranno di conseguenza la partecipazione ai costi degli assicurati per tutti i costi che assumono. Attualmente non è percepita alcuna partecipazione ai costi sulla parte di cure ospedaliere finanziate dai Cantoni. Pertanto nei casi in cui la partecipazione massima ai costi non è ancora raggiunta, la partecipazione degli assicurati sarà più importante rispetto ad ora (cfr. n. 3.2.4). Poiché i premi devono sempre coprire esattamente i costi, si prevede che un leggero aumento della partecipazione ai costi determini una leggera diminuzione dei premi. Verosimilmente anche i contributi cantonali diminuiranno leggermente perché, a seguito dell’aumento della partecipazione ai costi, le prestazioni nette saranno leggermente inferiori rispetto all’attuale somma di prestazioni nette e contributo cantonale. La diminuzione combinata dei contributi cantonali e dei premi corrisponde all’aumento della partecipazione ai costi. Non è tuttavia possibile quantificare questo effetto.

Il settore ospedaliero, in cui oggi i Cantoni cofinanziano le prestazioni, perderà relativamente importanza rispetto al totale delle prestazioni secondo la LAMal. Il settore ambulatoriale, sempre più rilevante, non è invece oggi cofinanziato dai Cantoni. Attualmente l’aumento dei costi che si registra in questo settore è dunque totalmente a carico degli assicurati. Con un finanziamento unitario i Cantoni parteciperanno anche al finanziamento delle prestazioni ambulatoriali. L’onere per gli assicurati aumenterà dunque meno rispetto al mantenimento del sistema attuale.

Infine, un finanziamento unitario può tradursi complessivamente in una diminuzione o un aumento meno rapido dei premi se l’eliminazione dei falsi incentivi tra cure