Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/33: Iv.pa 09.528 «Finanziamento delle prestazioni della salute da parte di un unico soggetto. Introduzione di un sistema di finanziamento monistico» · 31 pagine
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cantonale è fissata in modo unitario in tutta la Svizzera in ragione del 55 per cento almeno delle remunerazioni relative alle prestazioni ospedaliere. Secondo il nuovo disciplinamento il Cantone non finanzia comunque più una parte dei costi delle prestazioni bensì paga un contributo ai costi sostenuti dagli assicuratori dopo la deduzione della partecipazione ai costi.
(Indicazione per la procedura di consultazione: in linea di principio la quota percentuale del contributo cantonale minimo dev’essere fissata per quanto possibile mediante nuovi dati, in base alla media degli ultimi quattro anni disponibili. Dei dati supplementari riguardanti l’anno precedente quello appena trascorso sono disponibili ogni anno in aprile; la quota può essere attualizzata ulteriormente dopo la procedura di consultazione. Parimenti, dopo la procedura di consultazione occorrerà stabilire quanto tempo necessiteranno i Cantoni per raggiungere il contributo cantonale minimo).
3.1.3 Immissione dei fondi pubblici
I Cantoni versano la loro quota all’istituzione comune secondo l’articolo 18 LAMal. Quest’ultima trasmette agli assicuratori i contributi cantonali che sono ripartiti tra gli assicuratori in funzione dei costi occasionati ai singoli assicuratori per ciascun assicurato. Come finora, i Cantoni continuano quindi a versare un contributo ai costi ma con la differenza che esso non è più unicamente limitato al settore ospedaliero ed è costituito non più da una quota percentuale dei costi complessivi delle prestazioni ma da un contributo alla quota dei costi assunti dagli assicuratori dopo deduzione della partecipazione ai costi da parte degli assicurati. Diversamente da oggi, la fatturazione non è più indirizzata al Cantone bensì esclusivamente agli assicuratori (rispettivamente agli assicurati nel sistema del terzo garante). Come finora, il meccanismo di compensazione dei rischi provvede affinché tra gli assicuratori possa essere in parte compensata la morbilità diversa degli effettivi degli assicurati. Ad essere compensate sono le differenze di rischio assunte dagli assicuratori (dopo deduzione della quota ai costi coperta dai Cantoni). Gli assicuratori sono perciò indennizzati per una parte dei costi che essi coprono. Come attualmente, una parte dei costi non sottostà pertanto al rischio imprenditoriale degli assicuratori. Di conseguenza per tale parte di costi non vi è, rispetto alla situazione attuale, un incentivo supplementare a migliorare l’efficienza nell’approvvigionamento delle cure. In contropartita non ci si può tuttavia nemmeno attendere che un funzionamento insoddisfacente della compensazione dei rischi generi effetti più negativi rispetto al sistema odierno poiché il volume considerato dalla compensazione dei rischi permarrebbe invariato.
Rispetto alla situazione odierna, i falsi incentivi riguardanti la scelta tra trattamento ospedaliero o ambulatoriale verrebbero eliminati e l’obiettivo di un finanziamento unitario sarebbe in tal modo raggiunto. Anche per le trattative tariffali, a prescindere dalle interazioni con il settore delle assicurazioni complementari, non vi sono più incentivi che favoriscano maggiormente l’uno o l’altro settore. Contrariamente a oggi, i modelli assicurativi degli assicuratori che inducono un trasferimento di prestazioni dal settore ospedaliero a quello ambulatoriale incidono completamente sui premi. Considerando una media di tutti gli assicuratori, permangono invece invariati rispetto a oggi la pressione concorrenziale esercitata sugli assicuratori e gli