Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/33: Iv.pa 09.528 «Finanziamento delle prestazioni della salute da parte di un unico soggetto. Introduzione di un sistema di finanziamento monistico» · 31 pagine

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La suddivisione delle quote di finanziamento cantonale tra gli assicurati comporterà oneri supplementari per l’istituzione comune secondo l’articolo 18 LAMal. Per questo compito esecutivo l’istituzione comune è indennizzata dagli assicuratori.

5.2 Attuabilità

I Cantoni restano responsabili del finanziamento di una parte delle prestazioni secondo la LAMal; tuttavia il progetto prevede ora che questo obbligo di finanziamento, oltre che per le prestazioni ospedaliere, valga anche per le prestazioni ambulatoriali. I Cantoni non dovranno pertanto più controllare separatamente le fatture relative alle cure ospedaliere, perché queste saranno fatturate esclusivamente agli assicurati, e dunque saranno sgravati da questa incombenza. L’istituzione comune avrà invece un nuovo compito d’esecuzione, perché dovrà ripartire i contributi dei Cantoni tra i singoli assicuratori. Gli assicuratori indennizzano l’istituzione comune per questo compito.

La fine del controllo delle fatture da parte dei Cantoni non costituisce un ostacolo all’applicazione del disciplinamento relativo agli elenchi delle prestazioni che devono di norma essere erogate negli ambulatori. Gli assicuratori continueranno a controllare le fatture, mentre le garanzie di presa a carico dei costi da parte degli assicuratori, per esempio, resteranno possibili.

Il Consiglio federale disciplina la procedura per la definizione tecnica dell’ammontare del contributo cantonale e per la suddivisione sui singoli assicuratori. L’esecuzione di questo nuovo compito non dovrebbe causare grosse difficoltà all’istituzione comune.

5.3 Altre ripercussioni

Stanziamento globale di bilancio

Secondo l’articolo 51 LAMal, quale strumento di gestione delle finanze, il Cantone può fissare un importo complessivo per il finanziamento degli ospedali. La suddivisione dei costi secondo l’(attuale) articolo 49a è comunque fatta salva.

In una sentenza del 2012 il Tribunale federale34 ha interpretato il rapporto tra gli articoli 49a e 51 nel senso che il legislatore, mantenendo l’articolo 51 nella revisione della LAMal nel settore del finanziamento ospedaliero, aveva deliberatamente rinunciato ad applicare sistematicamente la nozione di finanziamento delle prestazioni. La riserva relativa all’articolo 49a nell’articolo 51 va dunque intesa nel senso che il contributo globale deve essere di almeno il 55 per cento dei costi delle prestazioni, senza che questa percentuale debba essere applicata separatamente per ogni singolo caso.

Il disciplinamento vigente può restare immutato in quanto il tenore della disposizione resta lo stesso anche con il rinvio al nuovo articolo 60. Con un finanziamento

34 Sentenza del Tribunale federale 2C_796/2011 del 10 luglio 2012.