Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/33: Iv.pa 09.528 «Finanziamento delle prestazioni della salute da parte di un unico soggetto. Introduzione di un sistema di finanziamento monistico» · 31 pagine
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per questi assicurati viene a mancare il riferimento di un unico Cantone con i singoli assicurati; dall’altro lato, la responsabilità dell’approvvigionamento di queste prestazioni risulta meno marcata. Per queste ragioni, la Confederazione assumerà in futuro per questi assicurati il contributo per le prestazioni ospedaliere e ambulatoriali, contributo precedentemente assunto dai Cantoni per le prestazioni ospedaliere. In tal modo viene proposto un disciplinamento che era già stato adottato per la riduzione dei premi per assicurati domiciliati all’estero senza nesso in un Cantone (art. 66a LAMal). La Confederazione viene in tal modo lievemente gravata, mentre i Cantoni risultano sgravati (v. n. 5.1.).
Capoverso 6
Gli assicuratori devono trasmettere ai Cantoni e alla Confederazione i dati necessari al calcolo dei contributi cantonali e federali. I fornitori di prestazioni fatturano ora l’intera remunerazione all’assicuratore. Quest’ultimo diviene ora l’unico responsabile diretto del pagamento, anche nel settore ospedaliero. I Cantoni versano la loro quota all’istituzione comune. Questo sistema è la soluzione più semplice dal profilo amministrativo per trasferire il contributo cantonale ai singoli assicuratori. In tal modo si evita che i Cantoni debbano fare i conti a numerosi assicuratori (cfr. le considerazioni ad art. 18).
È inoltre previsto che il Consiglio federale fissi la modalità di trasmissione dei dati e dei contributi cantonali all’istituzione comune da parte dei Cantoni. Diversi dettagli metodici vanno disciplinati, fra l’altro la periodicità dei pagamenti cantonali (trimestrale, annuale, mensile ecc.), se dovrà essere determinante l’inizio della cura o la data del conteggio per il calcolo del contributo cantonale, come bisognerà configurare il processo di pagamento mediante acconti e conguaglio successivo definitivo, non appena sono noti i dati relativi ai costi, e quale quadro temporale debba essere previsto per questo processo.
Art. 60a
Questo nuovo articolo disciplina la suddivisione dei contributi cantonali fra i singoli assicuratori. Il contributo cantonale e il contributo federale dovranno essere suddivisi in funzione dei costi computabili (cfr. art. 60 cpv. 2 e 3) fra gli assicuratori. In tal modo, una parte dei costi viene assunta come attualmente dal Cantone, ma d’ora in poi non più solo i costi per le cure ospedaliere bensì anche i costi per tutte le prestazioni secondo la LAMal ad eccezione delle cure di lunga durata e degli ospedali convenzionati (cfr. art. 60 cpv. 2). Ciò significa inoltre che anche in futuro una parte dei costi viene remunerata e questa parte non sottostà alla compensazione dei rischi degli assicuratori (cfr. considerazioni ad art. 16). In tal modo la portata della selezione dei rischi rimane invariata rispetto ad oggi, ma anche l’incidenza sui premi esercitata da un sistema di cure efficiente, quest’ultima a prescindere dall’eliminazione dei falsi incentivi, che causano un aumento dei costi, nella scelta fra cure ospedaliere e ambulatoriali.
Art. 79a
Questo articolo si riferisce ora soltanto ai contributi che il Cantone presta secondo l’articolo 25a. Dato che i Cantoni non cofinanziano più direttamente prestazioni