Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/33: Iv.pa 09.528 «Finanziamento delle prestazioni della salute da parte di un unico soggetto. Introduzione di un sistema di finanziamento monistico» · 31 pagine
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ospedale figurante nell’elenco. In caso di finanziamento unitario occorre anche escludere che i mezzi dei Cantoni destinati al cofinanziamento di prestazioni secondo la LAMal affluiscano a ospedali e case per partorienti che non figurano in un elenco cantonale degli ospedali. La disposizione prevista nell’articolo 49a capoverso 1 serve a questo scopo. Gli assicuratori non possono includere i fondi che essi destinano dai mezzi dell’AOMS agli ospedali e alle case per partorienti convenzionati nel calcolo dei costi computabili per la determinazione dell’ammontare del contributo cantonale. Le prestazioni devono inoltre essere fornite ad assicurati domiciliati nel Cantone corrispondente o all’estero con un nesso con questo Cantone. Gli assicurati domiciliati all’estero senza legami in un Cantone non rientrano quindi nel disciplinamento del capoverso 2. Le prestazioni devono essere state fornite in Svizzera affinché siano rilevanti per il calcolo del contributo cantonale. Ciò corrisponde al disciplinamento vigente nel settore ospedaliero.
Capoverso 3
Nel capoverso 3 la partecipazione ai costi di cui all’articolo 64 è esclusa dal calcolo del contributo cantonale. Quest’ultimo deve riferirsi alle prestazioni nette degli assicuratori, vale a dire dopo deduzione della partecipazione ai costi. Parimenti è stabilito che un eventuale regresso da parte degli assicuratori secondo l’articolo 72 capoverso 1 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) è dedotto dal calcolo del contributo cantonale.
Capoverso 4
Come già attualmente, il Cantone è obbligato al più tardi nove mesi prima dell’inizio dell’anno a fissare l’aliquota percentuale per il contributo cantonale. D’ora in poi questo contributo cantonale non si riferirà più soltanto a prestazioni ospedaliere, bensì a tutte le prestazioni secondo la LAMal ad eccezione delle cure di lunga durata e delle prestazioni in ospedali e case per partorienti convenzionati. La quota che il Cantone deve fissare deve ammontare almeno al 25,5 per cento. La quota minima nella legge è stata scelta in modo che la quota del cofinanziamento cantonale di tutte le prestazioni secondo la LAMal rimanga allo stesso livello per tutti i Cantoni per gli anni di riferimento 2012–2015 (v. n. 3.1.2.).
Capoverso 5
Per gli assicurati domiciliati all’estero senza un nesso in un Cantone la Confederazione assumerà in futuro un contributo per le cure dispensate in Svizzera. Ai fini di una modifica quanto possibile contenuta della legge vige ancora la regola secondo la quale per l’ammontare del contributo è determinante l’aliquota percentuale di cui al capoverso 4 fissata dal Cantone di ubicazione del fornitore di prestazioni. Il contributo federale si riferisce alle stesse prestazioni alle quali il Cantone fornisce un contributo secondo il capoverso 2, mentre le regole di cui al capoverso 3 trovano pure applicazione per analogia. La Confederazione dà il suo contributo poiché, come già attualmente, i singoli Cantoni non hanno un nesso con gli assicurati menzionati in questo capoverso. Attualmente per questi assicurati i Cantoni finanziano congiuntamente soltanto le prestazioni ospedaliere. Nell’approvvigionamento di queste prestazioni i Cantoni hanno per tradizione una grossa responsabilità. Per il settore ambulatoriale questa responsabilità non è data nella stessa misura. Dato che d’ora in poi dovranno essere forniti anche contributi per prestazioni ambulatoriali, da un lato,