Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/33: Iv.pa 09.528 «Finanziamento delle prestazioni della salute da parte di un unico soggetto. Introduzione di un sistema di finanziamento monistico» · 31 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo
Il 23 agosto 2016 la nuova sottocommissione «Finanziamento monistico»4 ha ripreso i lavori e sentito rappresentanti di fornitori di prestazioni e di pazienti nonché esperti. Riunitasi il 12 ottobre 2016, l’11 gennaio 2017 e il 21 marzo 2017, essa ha discusso i punti principali e le varianti di un progetto preliminare in vista dell’attuazione dell’iniziativa (in particolare gli obiettivi, l’attribuzione del ruolo di monista, il campo di applicazione, le possibilità di gestione per i Cantoni, la definizione della chiave di riparto dei costi, l’immissione dei contributi dell’ente pubblico). Fondandosi su tali deliberazioni, l’amministrazione ha elaborato un progetto preliminare in due varianti, il cui esame è stato avviato il 6 luglio 2017 dalla sottocommissione.
Dopo che, il 19 maggio 2017, la CDS ha pubblicato un documento contenente soluzioni diverse da quella discussa dalla sottocommissione per il finanziamento unitario dei settori ambulatoriale e ospedaliero5, il 22 agosto 2017 una rappresentanza della CDS è stata nuovamente sentita dalla sottocommissione. Il 1° novembre 2017 quest’ultima ha proseguito le sue deliberazioni mentre il 22 gennaio 2018 e il 21 marzo 2018 ha concluso i lavori relativi al progetto preliminare e della bozza del rapporto. Dopo aver sentito la CDS, il 19 aprile 2018 la CSSS-N ha discusso il progetto preliminare e il rapporto esplicativo. Con 15 voti contro 7 essa ha approvato il progetto preliminare per la consultazione.
2 Situazione iniziale
2.1 Terminologia
Le nozioni di «monistico» e «monismo» sono utilizzate in modo differenziato. Secondo i concetti noti nel sistema di finanziamento monistico, il finanziamento è operato da un unico soggetto, di modo che i fornitori di prestazioni sono confrontati con un solo organismo finanziatore. Nel monismo «autentico» le prestazioni sono finanziate nella misura del 100 per cento da un finanziatore. Nel monismo «improprio» il fornitore di prestazioni è anch’esso confrontato con una sola parte, dietro la quale figura tuttavia un ulteriore organismo che cofinanzia le prestazioni6.
Il modello di finanziamento monistico è caratterizzato dal fatto che la responsabilità formale del finanziamento (onere del pagamento) incombe esclusivamente a un attore. Le fatture possono essere destinate a un unico agente pagatore che provvederà a saldarle dopo averle controllate. Quale sia la fonte dei mezzi a cui ricorre l’attore per coprire i costi è una questione lasciata aperta. È possibile un finanziamento esclusivamente mediante i premi, mediante le imposte oppure un finanzia-
4 Humbel, Brand, Carobbio Guscetti, Cassis, de Courten, Frehner, Häsler, Hess Lorenz, Moret, Steiert, Weibel
5 Conferenza svizzera dei direttori cantonali della sanità, Optimierung der Steuerung und Finanzierung in der Gesundheitsversorgung [ottimizzazione della gestione e del finanziamento nei servizi della sanità], Argumentarium, 19 maggio 2017 (disponibile soltanto in ted. e in franc.)
6 Finanziamento uniforme delle prestazioni ospedaliere e ambulatoriali da parte dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie. Rapporto del Consiglio federale concernente la mozione 06.3009 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) e del postulato Grin 10.3137, 13 dicembre 2010, pag. 4