Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/33: Iv.pa 09.528 «Finanziamento delle prestazioni della salute da parte di un unico soggetto. Introduzione di un sistema di finanziamento monistico» · 31 pagine
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unitario, l’attuazione in concreto della disposizione sarà, come attualmente, lasciata all’apprezzamento dei Cantoni, senza essere precisata nel diritto federale.
L’attuazione dei Cantoni dovrà tuttavia adattarsi alla nuova situazione. Non vi sarà più una remunerazione per le prestazioni LAMal direttamente dai Cantoni ai fornitori di prestazioni. I Cantoni non possono pertanto più versare il loro contributo sotto forma di importo globale direttamente ai fornitori di prestazioni, saranno bensì tenuti a versarlo all’istituzione comune. I Cantoni saranno dunque chiamati a trovare un modo per attuare l’articolo 51 che tenga conto della nuova situazione. I pagamenti dei Cantoni destinati a prestazioni d’interesse generale restano al di fuori della LAMal e non sono interessati dal presente progetto. Restano possibili nella forma attuale.
Assicurazioni complementari
L’AOMS non finanzierà più al massimo il 45 per cento, bensì il 74,5 per cento delle prestazioni degli ospedali. L’AOMS potrà dunque anche rimborsare una quota più elevata delle spese di ospedali e case per partorienti convenzionati non contemplati negli elenchi cantonali degli ospedali. Le spese restanti, che in questi casi sono a carico dei pazienti o di un’assicurazione complementare, diminuiranno di conseguenza. Ne potrebbe conseguire una diminuzione dei premi delle assicurazioni complementari (cfr. n. 4, commento all’art. 49a).
6 Relazione con il diritto europeo
Per quanto riguarda la garanzia della libera circolazione delle persone, il Codice europeo di sicurezza sociale non mira ad armonizzare i sistemi nazionali della sicurezza sociale. Nell’ambito dei principi di coordinamento (divieto della discriminazione, computo dei periodi di assicurazione, prestazioni transfrontaliere ecc.) previsti dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1) e che sono disciplinati dalle relative disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 987/2009 (RS 0.831.109.268.11), gli Stati membri conservano un’ampia libertà di stabilire la struttura concreta dei loro sistemi di sicurezza sociale. Dall’entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e la Comunità europea (RS 0.142.112.681) questi principi di coordinamento valgono anche in Svizzera.