Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/33: Iv.pa 09.528 «Finanziamento delle prestazioni della salute da parte di un unico soggetto. Introduzione di un sistema di finanziamento monistico» · 31 pagine
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elevati sarebbero remunerati due volte per i costi risultanti: una volta mediante il contributo cantonale e una seconda volta mediante la compensazione dei rischi. Con gli assicurati che causano costi elevati sarebbe quindi possibile conseguire sistematicamente un guadagno, ciò che consentirebbe una selezione dei rischi. Anche una simile selezione negativa dei rischi sarebbe problematica.
Art. 18
Capoverso 2sexies
L’assegnazione del contributo cantonale agli assicuratori è attribuita all’istituzione comune degli assicuratori. Questo modo di procedere è opportuno poiché altrimenti i Cantoni dovrebbero esaminare i conteggi di un gran numero di assicuratori. L’istituzione comune conosce già – fra l’altro a causa del compito che già assolve nella compensazione dei rischi – la maggior parte dei dati determinanti degli assicuratori, segnatamente gli effettivi degli assicurati e i dati relativi ai costi degli assicuratori. Rispetto ad oggi l’istituzione comune deve anche rilevare presso gli assicuratori i costi degli assicuratori per i contributi a cure di lunga durata secondo l’articolo 25a capoverso 1 LAMal e a prestazioni a ospedali convenzionati secondo il vigente articolo 49a capoverso 4 LAMal, nonché dati relativi ai minorenni, richiedenti l’asilo, frontalieri, beneficiari di rendite all’estero e ad altri assicurati che non rientrano oggi nella compensazione dei rischi.
Capoverso 2octies
Il nuovo capoverso 2octiesriprende senza cambiamenti il tenore del vigente capoverso 2sexies.
Capoverso 5
Il primo periodo del capoverso 5 è completato dalla precisazione secondo cui gli assicuratori devono anche finanziare il nuovo compito di suddivisione dei contributi cantonali assegnato d’ora in poi all’istituzione comune degli assicuratori. Il finanziamento è attribuito agli assicuratori poiché questi ultimi traggono profitto dall’attribuzione del contributo cantonale e poiché l’istituzione comune è un’istituzione degli assicuratori. Con questo disciplinamento si può evitare che, accanto alla Confederazione, ulteriori partner come i Cantoni debbano partecipare al finanziamento dell’istituzione comune. I Cantoni finanziano l’istituzione comune come finora soltanto nel caso in cui essi le attribuiscono di propria iniziativa compiti supplementari (nuovo art. 18 cpv. 2octies). Rispetto ad oggi gli assicuratori saranno quindi ulteriormente gravati, mentre per i Cantoni viene meno l’attuale onere per l’elaborazione delle fatture dei fornitori delle prestazioni.
Art. 25a cpv. 2
Dal momento che d’ora in poi le cure acute e transitorie, come tutte le prestazioni interessate dal finanziamento unitario, sono remunerate direttamente soltanto dagli assicuratori, si rivelano necessari alcuni adeguamenti. Il riferimento al cofinanziamento cantonale viene quindi stralciato. Tuttavia i Cantoni finanziano le cure acute e transitorie come sempre tramite il contributo cantonale, nella stessa misura di tutte le altre prestazioni che sono considerate ai fini del finanziamento unitario (cfr. art. 60).