Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/33: Iv.pa 09.528 «Finanziamento delle prestazioni della salute da parte di un unico soggetto. Introduzione di un sistema di finanziamento monistico» · 31 pagine

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dell’assicurazione di base e in quello dell’assicurazione complementare. Anche questa richiesta è condivisa dalla Commissione. Al momento essa non vede alcuna necessità di intervenire legiferando poiché le autorità competenti si sono già attivate in virtù della legislazione vigente. Essa ha preso atto che l’UFSP e l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) stanno lavorando per instaurare una maggiore trasparenza in materia di costi nell’assicurazione di base e nell’assicurazione complementare. In particolare occorre impedire che le prestazioni ospedaliere, che sono già remunerate mediante importi forfettari secondo l’articolo 49 LAMal, siano anche messe in conto all’assicurazione complementare. Il 12 febbraio 2018, il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ha inoltre deciso una modifica dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2019, secondo la quale determinati interventi possono essere remunerati in linea di massima dall’AOMS solo se sono eseguiti ambulatorialmente. Questo fatto dovrebbe diminuire gli incentivi per i fornitori di prestazioni a far curare per motivi finanziari in ambito ospedaliero i pazienti assicurati con la complementare.

- Vigilanza sugli assicuratori: i Cantoni esigono un maggiore coinvolgimento nella vigilanza sugli assicuratori. La Commissione non vede tuttavia alcun motivo per modificare le competenze attuali. Secondo la legge sulla vigilanza sull’assicurazione malattie32, la vigilanza spetta all’UFSP che, secondo la Commissione, tiene sufficientemente conto delle differenze cantonali. Prima dell’approvazione della tariffa dei premi, i Cantoni possono inoltre esprimersi sui costi stimati per il loro Cantone.

- Quota cantonale di finanziamento: i Cantoni chiedono la garanzia che il finanziamento unitario del settore ospedaliero e ambulatoriale non comporti un aumento della quota cantonale di finanziamento ai costi complessivi del sistema sanitario. La Commissione ha tenuto conto di questa richiesta proponendo una chiave di riparto che rimane costante (cfr. n. 3.1.2).

4 Commento alle singole disposizioni

Art. 16 cpv. 3bis

La compensazione dei rischi si presenta globalmente immutata a causa degli elementi determinanti che rimangono gli stessi. Tuttavia, occorre completare l’articolo 16 affinché la cosiddetta neutralità dei rischi rimanga garantita. Un nuovo capoverso 3bisstabilisce che per il calcolo delle tasse di rischio e dei contributi della compensazione dei rischi sono rilevanti le prestazioni nette degli assicuratori previa deduzione del contributo cantonale. Solo le prestazioni nette dopo deduzione del contributo cantonale sono costi che devono essere assunti in ultima istanza dall’assicuratore e devono essere considerati dalla compensazione dei rischi. Se si rinuncia a un simile adeguamento, gli assicuratori che assicurano persone con costi

32 RS 832.12, in vigore dal 1° gennaio 2016.