Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/33: Iv.pa 09.528 «Finanziamento delle prestazioni della salute da parte di un unico soggetto. Introduzione di un sistema di finanziamento monistico» · 31 pagine
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3.1.1 Campo di applicazione
Il finanziamento unitario dev’essere applicato a tutte le prestazioni ospedaliere e ambulatoriali dell’AOMS ad eccezione delle cure. In tal senso, esso include in particolare anche la psichiatria, la riabilitazione e le cure acute e transitorie.
Le cure devono invece essere escluse dal finanziamento unitario dato che il nuovo disciplinamento sul finanziamento delle cure19, in vigore dal 1° gennaio 2011, prevede regole specifiche al riguardo. Secondo le stesse l’AOMS versa un contributo alle cure per un importo in franchi fissato dal Consiglio federale in base al bisogno di cure (art. 25a cpv. 1 LAMal). All’assicurato può essere addossato al massimo il 20 per cento del contributo massimo alle cure fissato dal Consiglio federale; i Cantoni disciplinano il finanziamento residuo (art. 25a cpv. 5 LAMal).
3.1.2 Agente pagante e chiave di riparto dei costi
Secondo il presente progetto le prestazioni ambulatoriali e ospedaliere devono essere remunerate unicamente dagli assicuratori, i quali sono idonei ad assumere il ruolo di agente pagante dato che il disbrigo e il controllo delle fatture emesse dai fornitori di prestazioni costituisce un compito centrale degli assicuratori. Un controllo efficace delle fatture risiede nell’interesse degli assicuratori poiché, consentendo loro di evitare spese inutili e di contenere di conseguenza l’aumento dei premi, rappresenta un fattore di vantaggio nei confronti della concorrenza.
Il finanziamento unitario ha lo scopo di modificare i flussi finanziari al fine di eliminare i falsi incentivi. La sua introduzione deve però avvenire complessivamente senza che vi siano ripercussioni sui costi per gli assicuratori e nemmeno per i Cantoni. Secondo una valutazione speciale non pubblicata svolta negli anni dal 2012 al 2015 dall’Ufficio federale di statistica (UST), i Cantoni hanno versato contributi per importi tra 7,0 e 7,4 miliardi di franchi a ospedali per cure acute, cliniche psichiatriche, cliniche di riabilitazione e altre cliniche specializzate (escluse le prestazioni d’interesse generale). Siccome nel periodo transitorio previsto dalla revisione della LAMal nel contesto del finanziamento degli ospedali non tutti i Cantoni avevano già raggiunto la quota del 55 per cento nel settore ospedaliero, tali contributi sono calcolati in maniera che sia raggiunta esattamente la quota del 55 per cento in ciascun Cantone. Secondo questa modalità di calcolo, i contributi dei Cantoni per gli anni dal 2012 al 2015 si situano tra 7,3 e 7,7 miliardi di franchi.
Gli assicuratori hanno versato per tutte le categorie di fornitori di prestazioni – escluse le cure ambulatoriali e le case di cura – complessivamente tra 19,9 e 23,6 miliardi di franchi (senza partecipazione ai costi). Ne risulta una quota del finanziamento pubblico pari in media al 25,5 per cento. Questa chiave di riparto dev’essere determinante nel quadro del finanziamento unitario dei settori ambulatoriale e ospedaliero.
Il progetto prevede in tutta la Svizzera un contributo cantonale minimo unitario del 25,5 per cento delle prestazioni nette degli assicuratori, ossia dopo deduzione della partecipazione ai costi degli assicurati. Esso riflette in tal modo la logica del sistema di finanziamento degli ospedali in vigore dal 1° gennaio 200920 secondo cui la quota
19 RU 2009 3517
20 RU 2008 2049