Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/33: Iv.pa 09.528 «Finanziamento delle prestazioni della salute da parte di un unico soggetto. Introduzione di un sistema di finanziamento monistico» · 31 pagine

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Art. 41 cpv. 1bis, 1ter, 2bis–2quater, 3, 3bis e 4, secondo – quinto periodo

D’ora in poi il finanziamento diretto delle cure ospedaliere sarà garantito completamente dall’assicuratore. Questo fatto comporta un adeguamento necessario delle disposizioni relative alla scelta del fornitore di prestazioni e dell’assunzione dei costi. Ciò riguarda i capoversi 1bis, 1ter, 2bis, 2ter, 3 e 3bis. I rinvii al Cantone o al cofinanziamento cantonale sono eliminati. L’articolo viene anche ristrutturato. La definizione del caso d’urgenza ambulatoriale nel vigente capoverso 3bispuò essere stralciata, poiché con la modifica corrispondente della LAMal, in vigore dal 1° gennaio 201833, nel settore ambulatoriale la piena libera circolazione dei pazienti è ammessa anche in casi diversi dai casi d’urgenza. Per lo stesso motivo viene adeguato il capoverso 4 nel senso che il precedente rinvio al capoverso 2 nel frattempo abrogato viene riformulato. Le disposizioni per la scelta del fornitore di prestazioni e le relative eccezioni per motivi medici nel settore ospedaliero sono d’ora in poi tutte contenute direttamente nel capoverso 1bisriformulato; per questo motivo i capoversi 3 e 3bispossono essere abrogati. Il capoverso 2bisstabilisce che le regole del capoverso 1bissi applicano per analogia anche ad assicurati domiciliati all’estero che hanno un nesso con un determinato Cantone. Il capoverso 2terdesigna ora esplicitamente il Cantone nel quale questi assicurati hanno un nesso come Cantone di domicilio ai sensi della legge. Nel nuovo capoverso 2quaterl’assunzione dei costi per assicurati all’estero senza nesso in un Cantone è disciplinata per analogia, come finora, nel capoverso 2terentrato in vigore il 1° gennaio 2018 e sono ora precisate le regole che si applicano in caso d’urgenza per questi assicurati.

Art. 42 cpv. 2 e 3

Per le cure ospedaliere vige come sempre il sistema del terzo pagante. Dato che l’assicuratore è ora debitore del contributo intero della cura ospedaliera e non solo della quota che gli spetta, la formulazione del capoverso 2 viene adeguata. Per lo stesso motivo non è più necessario che, in caso di cura ospedaliera, il fornitore di prestazioni presenti separatamente nelle fatture le quote spettanti al Cantone e all’assicuratore. Per questo motivo il periodo corrispondente nel capoverso 3 è stralciato.

Art. 49a Ospedali e case per partorienti convenzionati

La rubrica di questo articolo è modificata dato che in questo articolo sono disciplinati unicamente gli ospedali e le case per partorienti convenzionati.

Attualmente l’articolo 49a capoverso 4 LAMal prevede che con gli ospedali o con le case per partorienti che non figurano nell’elenco ospedaliero, ma che adempiono le condizioni di cui agli articoli 38 e 39 capoverso 1 lettere a–c e f, gli assicuratori possono concludere convenzioni sulla remunerazione delle prestazioni dell’AOMS. Questa disposizione viene ora trasferita nel capoverso 1. Gli assicuratori possono come finora remunerare gli ospedali convenzionati con i mezzi dell’AOMS soltanto per la quota che essi sopportano effettivamente dopo considerazione del contributo

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