Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/33: Iv.pa 09.528 «Finanziamento delle prestazioni della salute da parte di un unico soggetto. Introduzione di un sistema di finanziamento monistico» · 31 pagine
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mento misto che include ambedue le fonti (premi e imposte) come attualmente disciplinato anche dalla LAMal7.
Siccome l’utilizzazione non uniforme del termine «monismo» può generare confusione, nel contesto del presente oggetto è utilizzata l’accezione di «finanziamento unitario delle prestazioni nel settore ambulatoriale e ospedaliero» oppure, in forma abbreviata, di «finanziamento unitario». In seno alla Commissione non sono mai sorti dubbi riguardo al fatto che il finanziamento dovesse essere assicurato tanto dai premi quanto dalle imposte.
2.2 La normativa vigente
Il 1° gennaio 2009 è entrata in vigore la revisione della LAMal nel settore del finanziamento ospedaliero, la quale ha sostituito il finanziamento per stabilimento, fino ad allora prevalente, con il finanziamento delle prestazioni. Da allora le prestazioni ospedaliere sono remunerate in funzione delle stesse a titolo forfettario. I costi di investimento sono inclusi nella remunerazione delle prestazioni ospedaliere.
Dal 1° gennaio 2012 le prestazioni ospedaliere sono finanziate mediante il finanziamento duale con ripartizione percentuale fissa. I Cantoni sono tenuti a cofinanziare le prestazioni ospedaliere secondo la loro quotaparte rispettiva (art. 49a cpv. 1 LAMal). È responsabile del cofinanziamento il Cantone di domicilio dell’assicurato. Tale Cantone fissa ogni anno la sua quotaparte di cofinanziamento che, conclusa la fase di transizione, ossia dal 1° gennaio 2017, deve ammontare almeno al 55 per cento (art. 49a cpv. 2 LAMal). I Cantoni devono cofinanziare soltanto le prestazioni ospedaliere corrispondenti a una pianificazione cantonale (ospedali figuranti nell’elenco). Gli assicuratori possono concludere con ospedali e case per partorienti che non figurano nell’elenco degli ospedali contratti concernenti la remunerazione di prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) (ospedali e case per partorienti convenzionati, art. 49a cpv. 4 LAMal).
I fornitori di prestazioni fatturano le loro prestazioni sia agli assicuratori sia al Cantone. Quest’ultimo versa la sua quotaparte direttamente all’ospedale; gli assicuratori e il Cantone possono tuttavia convenire che il Cantone versi la sua quotaparte all’assicuratore, il quale la verserà all’ospedale unitamente alla sua quotaparte (art. 49a cpv. 3 LAMal).
Quale strumento di gestione delle finanze, il Cantone può fissare un importo complessivo per il finanziamento degli ospedali o delle case di cura (art. 51 LAMal). Permane tuttavia salva la ripartizione dei costi summenzionata. Le remunerazioni secondo la LAMal non possono includere una quotaparte per la remunerazione di prestazioni d’interesse generale quali la ricerca e l’insegnamento universitario. Tali prestazioni sono finanziate di regola dai Cantoni a titolo supplementare rispetto alle remunerazioni summenzionate, dovute secondo la LAMal.
7 Istituto di economia politica dell’Università di Berna, Center for Studies in Public Economics, Robert E. Leu, Monistische Spitalfinanzierung, Grundlagen zur 3. KVG- Revision, Teilprojekt, ed. Ufficio federale della sanità pubblica, Berna, feb. 2004, pag. 29 (disponibile soltanto in ted.).