Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/33: Iv.pa 09.528 «Finanziamento delle prestazioni della salute da parte di un unico soggetto. Introduzione di un sistema di finanziamento monistico» · 31 pagine

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incentivi volti a promuovere cure efficienti in ambedue i settori, ospedaliero e ambulatoriale.

3.1.4 Proposte di minoranza

Una minoranza (Gysi, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Häsler, Heim, Ruiz Rebecca, Schenker Silvia) propone di non entrare in materia sul progetto ritenendo che esso non terrebbe sufficientemente conto delle esigenze dei Cantoni e che non riuscirebbe pertanto a raccogliere un consenso di maggioranza. Prima che possa essere introdotto il finanziamento unitario dei settori ambulatoriale e ospedaliero, occorre dotare i Cantoni degli strumenti idonei al controllo del settore ambulatoriale; sarà quindi necessario attendere per sapere come si presenterà il nuovo disciplinamento per l’autorizzazione dei medici a esercitare la loro attività, che sostituirà quello vigente in vigore fino a metà 2019 (art. 55a LAMal21). Nella sua forma attuale, il progetto non esplicherebbe effetti sufficienti a riuscire a frenare l’incremento dei costi e il conseguente aumento dei premi. In particolare, esso non affronterebbe il problema dei falsi incentivi che verrebbero a crearsi mediante le assicurazioni complementari e che andrebbero a ripercuotersi sull’AOMS. Il progetto non terrebbe inoltre conto del fatto che, per il trasferimento delle prestazioni dal settore ospedaliero a quello ambulatoriale, risulta essere più determinante la struttura delle tariffe che non il finanziamento unitario.

Riguardo agli articoli 16 capoverso 3bise 60a una minoranza (Humbel, Aeschi Thomas, de Courten, Herzog, Hess Lorenz, Sauter, Schmid-Federer, Weibel) propone che il contributo cantonale sia versato a titolo forfettario per ciascun assicurato; combinata con la compensazione dei rischi, tale proposta genererebbe una ripartizione adeguata dei rischi tra gli assicuratori. Il Cantone versa il suo contributo all’istituzione comune secondo l’articolo 18 LAMal, la quale lo trasmette agli assicuratori in base al numero di assicurati. Il contributo cantonale è quindi versato agli assicuratori a titolo forfettario per assicurato. Esso viene differenziato in base alle diverse categorie di assicurati (adulti, minorenni, richiedenti l’asilo, assicurati residenti all’estero, ecc.) per le quali sono previsti premi distinti. I giovani adulti, per contro, dovrebbero ricevere lo stesso importo forfettario destinato agli adulti, dato che sono soggetti alla medesima compensazione dei rischi di quest’ultimi e beneficiano semplicemente di uno sconto. Qualora essi ricevessero un importo forfettario inferiore rispetto agli adulti, lo sgravio deciso in loro favore dall’Assemblea federale il 17 marzo 201722 e che entrerà in vigore il 1° gennaio 2019 risulterebbe in parte vanificato. Il contributo forfettario ammonta almeno al 25,5 per cento (cfr. n. 3.1.2) dei costi mediamente occasionati per questi gruppi (adulti, minorenni, ecc.). La morbilità degli assicurati non ha alcuna incidenza a questo primo stadio. Tuttavia, in una fase più avanzata il meccanismo di compensazione dei rischi tra gli assicurati fa in modo che i fondi giungano agli assicuratori che ne hanno bisogno in ragione della struttura degli affiliati (morbilità). Questo meccanismo di compensazione dei rischi esiste già: gli importi ridistribuiti sono adattati in maniera dinamica ai nuovi importi più elevati. Il versamento di un importo forfettario pro capite non corrisponde quin-

21 In vigore fino al 30 giugno 2019 (RU 2016 2265)

22 FF 2017 2071