Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/33: Iv.pa 09.528 «Finanziamento delle prestazioni della salute da parte di un unico soggetto. Introduzione di un sistema di finanziamento monistico» · 31 pagine

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cantonale, vale a dire d’ora in poi nella misura del 74,5 per cento del contributo che spetterebbe a un ospedale figurante nell’elenco (capoverso 2).

Occorre osservare che in tal modo, rispetto ad oggi, lo strumento degli ospedali e delle case per partorienti convenzionati dovrebbe diventare più attrattivo, dato che d’ora in poi gli assicuratori dovranno versare fino al 74,5 per cento dai fondi dell’AOMS invece dell’attuale 45 per cento della remunerazione per un ospedale figurante nell’elenco. La quota che l’assicurazione complementare o un paziente dovrebbe assumere scenderebbe in tal modo dal 55 al 25,5 per cento, ciò che potrebbe sgravare i premi dell’assicurazione complementare. Di conseguenza diminuisce in una certa misura l’importanza della pianificazione ospedaliera cantonale rispetto ad oggi, poiché gli ospedali non figuranti nell’elenco non sono più così costosi come lo erano nel disciplinamento vigente per le persone assicurate a titolo complementare o per coloro che pagano di tasca propria.

Art. 51 cpv. 1, secondo periodo

Riguardo alle disposizioni concernenti lo stanziamento globale di bilancio per gli ospedali, la riserva della suddivisione dei costi di cui all’articolo 49a è sostituita dalla riserva del contributo cantonale di cui all’articolo 60.

Art. 60

In questo articolo, rientrante nella sezione dal nuovo titolo «Contributo cantonale» viene disciplinato il calcolo del contributo cantonale. L’articolo sostituisce quindi, insieme all’articolo 60a, ampie parti del vigente articolo 49a.

Capoverso 1

Questo capoverso definisce il principio secondo cui i Cantoni partecipano al finanziamento delle prestazioni secondo la LAMal. A tale scopo i Cantoni versano un contributo cantonale. A differenza del vigente articolo 49a non si parla più di cofinanziamento di prestazioni, poiché il contributo del Cantone si riferisce d’ora in poi ai costi degli assicuratori per prestazioni secondo la LAMal.

Capoverso 2

Il capoverso 2 definisce i costi determinanti per il calcolo del contributo cantonale. Deve trattarsi di prestazioni secondo gli articoli 25–31. Dal calcolo di questi costi e, di riflesso, del contributo cantonale sono esclusi i costi per prestazioni di cui all’articolo 25a capoverso 1 (cure di lunga durata), per le quali gli assicuratori versano come finora soltanto contributi. I Cantoni finanziano per queste prestazioni la parte residua. Queste prestazioni sono quindi finanziate attualmente per principio in modo diverso rispetto alle altre prestazioni secondo la LAMal. Questa differenza va mantenuta (v. anche n. 3.1.1.).

Dal calcolo del contributo cantonale sono pure esclusi i costi per gli ospedali e le case per partorienti convenzionati. Questi ultimi non fanno parte della pianificazione ospedaliera cantonale e oggi i Cantoni non devono cofinanziare le prestazioni di queste istituzioni. Gli assicuratori possono attingere ai fondi dell’AOMS solo contributi nella misura corrispondente alla quota dell’assicurazione malattie per un