Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 35 pagine

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4.2 Misure compensative

L’aumento dell’età di riferimento sarà accompagnato da adeguate misure compensative. Sono proposte due varianti di misure compensative, rispettivamente per un volume di 400 e 800 milioni di franchi. La prima variante (400 mio. fr.) prevede un miglioramento delle condizioni per la riscossione anticipata della rendita di vecchiaia per le donne che per diversi motivi non potranno lavorare fino a 65 anni. La loro rendita anticipata sarà ridotta in base a un’aliquota più favorevole o non sarà affatto ridotta. La seconda variante (800 mio. fr.) prevede anch’essa l’applicazione di aliquote di riduzione più favorevoli in caso di riscossione anticipata della rendita. Inoltre, la rendita di vecchiaia delle donne con un reddito mediobasso che lavoreranno fino a 65 anni sarà calcolata con una formula modificata, il che la renderà più elevata.

Sui 105 pareri pervenuti, 79 affrontano questo tema. 69 partecipanti approvano il fatto che l’aumento dell’età di riferimento delle donne sia accompagnato da misure compensative, mentre 10 ritengono che si possa rinunciare a queste misure. 27 partecipanti esprimono una preferenza per la variante 1 e 36 per la variante 2.

4.2.1 Cantoni

Tutti i Cantoni ritengono che per una riuscita attuazione dell’aumento dell’età di riferimento sia indispensabile prevedere misure compensative 14 Cantoni (BE, LU, OW, FR, SO, BS, SH, SG, TI, VS, NE, e, in caso di armonizzazione dell’età di riferimento, anche GE, VD e JU) propendono per la variante 2, mentre gli altri 12 Cantoni (TG, AG, GR, AI, AR, BL, ZG, GL, NW, SZ, UR, ZH) preferiscono la variante 1.

Secondo una minoranza di Cantoni (GL, AR, SZ, NW, TG, AI), la variante 1 è preferibile alla luce della già difficile situazione finanziaria dell’AVS, poiché genera spese inferiori. L’agevolazione della riscossione anticipata della rendita incontra il favore di tutti i Cantoni che si sono espressi al riguardo. Alcuni (AR, NW, GL, ZG, TG) preferiscono tuttavia la variante 1, poiché disapprovano la formula delle rendite modificata, prevista dalla variante 2. A loro giudizio, non è necessario versare rendite più elevate, calcolate in base a una formula modificata, alle donne che potranno lavorare fino all’età di riferimento. UR ravvisa in questa misura una discriminazione ai danni delle donne che vorrebbero lavorare fino a 65 anni, ma non possono farlo per ragioni legate al mercato del lavoro.

SO motiva la propria preferenza per la variante 2, più completa, con la necessità di attenuare in misura sufficiente le conseguenze dell’aumento dell’età di riferimento. BE ritiene che questa variante sia preferibile, poiché potrebbe avere un effetto più positivo sulle prestazioni complementari. SH, TI e VS sottolineano che le misure proposte incentivano le donne a lavorare fino all’età di riferimento o anche oltre. VD, GE e JU preferiscono la variante 2, poiché essa consente di sostenere in special modo le donne che rientrano nelle fasce di reddito medio-basse.

Per alcuni Cantoni (LU, FR, VS), invece, le misure compensative previste dalla variante 2 non sono sufficienti. Questi Cantoni chiedono al Consiglio federale misure più estese. LU auspica che la formula delle rendite prevista dalla variante 2 sia estesa, oltre che alle donne nate tra il 1958 e il 1966, a tutta la cerchia delle beneficiarie. FR si dichiara a favore di una simile estensione per tutte le misure della variante 2. VS avrebbe auspicato un più ampio spettro di possibili misure, tra cui ad esempio proposte per il miglioramento degli accrediti per compiti educativi o assistenziali. Come strumento per la riscossione anticipata della rendita, VD raccomanda che il Consiglio federale consideri la possibilità di introdurre un modello simile a quello della rendita transitoria da esso prevista per le persone con un reddito basso.

AG e OW sottolineano che le misure dovranno avere, come previsto, una durata limitata: a medio termine occorre puntare alla realizzazione del principio della parità di trattamento tra