Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 35 pagine
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quadro di un unico progetto, tra le misure relative al 2° pilastro e quelle previste per l’AVS. Inoltre, sottolinea che le proposte formulate nell’ambito della Previdenza per la vecchiaia 2020, vale a dire la riduzione dell’aliquota di conversione al 6 per cento associata a misure compensative ma senza finanziamenti trasversali, rimangono attuali.
4 Risultati della procedura di consultazione in dettaglio
4.1 Età di riferimento unica di 65 anni per donne e uomini
Attualmente, l’AVS e la previdenza professionale obbligatoria prevedono un’età di pensionamento di 65 anni per gli uomini e di 64 anni per le donne. La presente riforma prevede l’introduzione di un’età di riferimento di 65 anni per entrambi i pilastri. L’età di riferimento delle donne sarà aumentata progressivamente di tre mesi all’anno a partire dall’entrata in vigore del progetto.
Sui 105 pareri pervenuti, 76 affrontano questo tema. La stragrande maggioranza si esprime favorevolmente circa l’armonizzazione dell’età di riferimento a 65 anni. Tuttavia, alcuni esprimono preoccupazione e chiedono misure compensative più estese. Le voci contrarie provengono principalmente dai partiti di sinistra, dai sindacati e dalle organizzazioni femminili e di assicurati. Esse si appoggiano sulle discriminazioni salariali esistenti e su altri svantaggi a discapito della popolazione femminile. Secondo i rappresentanti dell’economia e i partiti di destra, l’aumento dell’età di riferimento delle donne è una componente necessaria della riforma.
4.1.1 Cantoni
La proposta armonizzazione a 65 anni dell’età di riferimento nell’AVS e nella previdenza professionale incontra la sostanziale approvazione di quasi tutti i Cantoni. Questo passo è considerato coerente, tanto in considerazione dei dati demografici quanto nello spirito della parità tra uomini e donne. Nessun Cantone si dichiara contrario all’aumento, ad eccezione di VD e GE. VD ritiene che le disparità sociali e professionali rimangano eccessivamente rilevanti per giustificare un simile adeguamento. A motivo del proprio dissenso, GE menziona la mancata realizzazione della parità salariale e l’insufficienza delle misure compensative. JU e FR si mostrano critici in merito all’aumento dell’età di riferimento. I due Cantoni sottolineano l’importanza delle misure compensative e fanno notare che le disparità salariali esistenti tra uomini e donne non sono ancora state eliminate. FR constata che le donne sono meno pagate degli uomini e, a causa delle interruzioni dell’attività lavorativa dovute a ragioni familiari, dipendono maggiormente dalle rendite dell’AVS, ragion per cui occorre evitare di accentuare ulteriormente la discriminazione strutturale nei loro confronti. JU preferirebbe un approccio basato su un’età di riferimento più flessibile, che tenesse conto della realtà economica e sociale degli assicurati. BE indica che il mercato del lavoro non è ancora pronto per accogliere manodopera in età avanzata. Per questo motivo, a suo avviso occorre conferire all’armonizzazione dell’età di riferimento una struttura sostenibile a livello sociale, poiché la sola sensibilizzazione degli attori economici non è sufficiente. LU, VS e SG approvano l’armonizzazione a patto che vengano adottate misure compensative adeguate. ZH si chiede se la modifica della legge federale sulla parità dei sessi (LPar; RS 151.1) possa servire a combattere efficacemente le disparità salariali tra uomini e donne. Secondo BL sarebbe opportuno avviare al più presto un dibattito su un aumento generale dell’età di pensionamento. I Cantoni che si esprimono sull’attuazione della modifica approvano il proposto aumento graduale dell’età di riferimento di tre mesi all’anno (UR, SZ, OW).