Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/59: 16.414 s Iv.pa. Graber Konrad. Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando i modelli di orario di lavoro dimostratisi validi; 16.423 s Iv.pa. Keller-Sutter. Deroga alla registrazione della durata del lavoro per dirigenti e specialisti · 35 pagine

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Il Cantone GE auspica che gli specialisti abbiano almeno una formazione professionale superiore oppure abbiano conseguito un diploma di maestria o un brevetto professionale.

L’AP Banche è del parere che, nell’ambito della formazione professionale superiore, sarebbe opportuno basarsi sul livello di «attestato professionale».

L’ASPS chiede che sia inserita nella legge un’indicazione concreta contenente il livello di qualifica AFC in merito alla formazione dello specialista.

Secondo il FPMI, sarebbe opportuno che l’ordinanza disciplinasse le esigenze di formazione per gli specialisti. Il requisito minimo dovrebbe essere una formazione professionale nell’ambito dell’attività svolta (AFC/CFP).

La CCIG indica come criteri possibili il livello di formazione comprendente la formazione professionale oppure il salario o il numero di anni di esperienza professionale.

SI auspica che, ove fossero necessarie precisazioni, l’elenco dei criteri sia redatto in modo aperto e pratico.

La SSSL formula la richiesta che nella formazione degli specialisti siano tematizzati aspetti tra cui «la cura della propria salute» e la «diagnosi precoce», inclusi i servizi di assistenza e gli strumenti di aiuto.

ST indica che, per i settori interessati, i contratti collettivi di lavoro potrebbero essere eventualmente utilizzati per il criterio della formazione.

I membri di SWISSRETAIL ritengono che una lista di controllo sia uno strumento più appropriato rispetto a un’ordinanza e potrebbe aiutare le imprese a determinare che cosa definisce uno specialista. Tra i criteri pertinenti per questa lista di controllo si annoverano: la responsabilità per il bilancio, importanti competenze decisionali nello stabilire le priorità del lavoro e/o il modo di esercitarle, le competenze decisionali, la formazione ecc.

6.2 Come valuta le disposizioni relative all’orario di lavoro annualizzato (art. 13a cpv.

2–4)?

A favore della disposizione concernente il modello di orario di lavoro annualizzato si pronunciano 22 partecipanti alla procedura di consultazione63.

Per evitare che le nuove disposizioni limitino o pregiudichino l’attuazione dei modelli di orario di lavoro annualizzato sinora impiegati, si propone la seguente modifica del titolo marginale dell’articolo 13a LL (nuovo)64: «Requisiti per l’abolizione delle disposizioni concernenti la durata massima del lavoro».

L’USIE auspica la possibilità di combinare l’orario di lavoro basato sulla fiducia e l’orario di lavoro annualizzato. In proposito l’APIAH richiama l’attenzione sul fatto che, in assenza di registrazione della durata del lavoro, non è possibile verificare se si applica il modello di orario di lavoro annualizzato. Entrambe chiedono di rinunciare all’articolo 13a capoverso 2 LL (nuovo).

Diversi partecipanti alla consultazione sono sostanzialmente a favore dell’attuazione del modello di orario di lavoro annualizzato, ritenendo tuttavia che la durata massima del lavoro di 45 ore alla settimana (cpv. 4) sia un limite troppo basso65.

63 SZ, ADS, ASPS, CCIG, COOP, ONC, EXS, FER, FMCH, H+, ICT, FPMI, KPMG, PWC, SSIC, UPSC, USAM, SUISSETEC, ASA, SWICO, SWS, VSM.

64 PLR, SUISSETEC, SWS, ST.

65 ASPS, ONC, FER, FMCH, H+, SSIC, SUISSETEC, SWS.