Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/59: 16.414 s Iv.pa. Graber Konrad. Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando i modelli di orario di lavoro dimostratisi validi; 16.423 s Iv.pa. Keller-Sutter. Deroga alla registrazione della durata del lavoro per dirigenti e specialisti · 35 pagine
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SWISSERGO ritiene indispensabile mettere a punto indicatori per il monitoraggio e sistemi di allerta in caso di un carico di lavoro costantemente elevato.
Secondo PLATTFORM la disposizione concernente la tutela della salute è troppo debole e il problema della tutela della salute nelle forme di lavoro a domicilio rimane irrisolto. Formula pertanto la seguente proposta in merito all’articolo 6 capoverso 4 LL:
«…Dabei sind Präventionsmassnahmen vorzusehen, insbesondere für Arbeitnehmer, die in bestimmten Branchen arbeiten, oder besonderen Arbeitszeitmodellen, wie Schichtarbeit oder Jahresarbeitszeit, unterstellt sind; die psychosozialen Risiken sind angemessen zu berücksichtigen. Arbeiten Arbeitnehmende häufig mobil, informiert der Arbeitgeber über besondere Massnahmen zum Gesundheitsschutz für mobiles Arbeiten und Home Office.» (in sostanza: … Sono da prevedere misure di prevenzione, in particolare per i lavoratori impiegati in determinati settori o assoggettati a particolari modelli di orario di lavoro, come il lavoro a squadre o l’orario di lavoro annualizzato; i rischi psicosociali devono essere adeguatamente considerati. Se l’attività lavorativa è spesso prestata in un luogo diverso dal posto di lavoro, il datore di lavoro informa in merito a misure specifiche relative alla tutela della salute per il lavoro mobile e il lavoro a domicilio).
Nuovo articolo 6 capoverso 4 lettera a)
«Die Branchen definieren Massnahmen entsprechend des Schutzbedarfs ihrer Anspruchsgruppen auf Verordnungsstufe.» (in sostanza: I settori definiscono misure a livello di ordinanza adeguate al fabbisogno di protezione dei loro gruppi d’interesse).
6.9 Come valuta la disposizione relativa alla possibilità di fissare diversamente l’ini-
zio e la fine del lavoro diurno e serale (art. 10 cpv. 2)?
La possibilità di spostare diversamente lo spazio del lavoro notturno è approvata da 12 partecipanti alla consultazione95, poiché offre una maggiore flessibilità. CCIG, FER, GEM sono sostanzialmente favorevoli, tuttavia ritengono inappropriato far iniziare il lavoro diurno già alle 4 (il limite delle 5 è ritenuto sufficiente). La SSSL segnala in proposito che, in considerazione del ritmo circadiano, l’inizio alle 4 ha senso solo se l’ora legale viene mantenuta per tutto l’anno. Altrimenti significherebbe che le persone devono mettersi in strada già alle 3 di notte.
L’ONC è del parere che questo aspetto debba essere approfondito con le associazioni professionali.
Molti dei sostenitori96 e gli oppositori97 dei progetti preliminari non vedono la necessità di allungare lo spazio di un’ora ed esprimono parere contrario, in parte anche per considerazioni riguardanti la tutela della salute.
Il Cantone BS informa che nell’essere umano la temperatura corporea raggiunge il minimo tra le 3 e le 6. In questo lasso di tempo il corpo umano è, per natura, meno attivo. Uno spostamento dell’inizio della giornata dalle 5 alle 4 collocherebbe le ore di lavoro ancora di più nell’intervallo in cui la temperatura corporea scende al minimo. In caso di anticipazione dell’inizio della giornata lavorativa, il datore di lavoro dovrebbe provvedere direttamente al trasporto dei lavoratori sul posto di lavoro (mancanza di collegamenti con i mezzi pubblici, sicurezza ecc.).
Il Cantone SG evidenzia che lo spostamento può essere disposto di fatto unilateralmente dal datore di lavoro, poiché non è più necessaria la maggioranza dei collaboratori.
Il Cantone TI attira l’attenzione sul fatto che anche nel sistema giuridico attuale esiste la possibilità di prolungare di un’ora il lavoro diurno e serale (5:00 – 24:00). La disposizione causerebbe inoltre ulteriori problemi ai lavoratori a tempo parziale.
95 PLR, AP Banche, ASPS, COOP, H+, SSIC, UPSC, USAM, ST, ASA, SWS, VSM.
96 pvl, ADS, APIAH, EXS, ICT, FPMI, KPMG, PWC, SUISSETEC, SWICO.
97 AIPL e AUSL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, SG, SO, SZ, TG, UR, VD, VS, ZH, il PS, PLATTFORM, SEV, SWISSERGO, SYNA, TF, TS, VPE.