Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/59: 16.414 s Iv.pa. Graber Konrad. Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando i modelli di orario di lavoro dimostratisi validi; 16.423 s Iv.pa. Keller-Sutter. Deroga alla registrazione della durata del lavoro per dirigenti e specialisti · 35 pagine
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ST e SWS sono del parere che l’articolo 13a capoverso 6 LL (nuovo) introduca nuovi supplementi salariali e si oppongono a questo aumento dei costi.
Diversi partecipanti alla consultazione77 sono contrari alla disposizione soprattutto poiché ritengono che non abbia senso nell’ottica della tutela della salute. Esprimono parere sfavorevole anche APIAH, CCIG, PLR, FER, GEM e SUISSETEC.
L’ASA e l’ONC raccomandano di chiarire la disposizione con i rappresentanti dei diversi settori e con le associazioni professionali e di lasciare agire la concorrenza, quindi di sopprimere l’articolo 13a capoverso 6 (nuovo).
I Cantoni78 non formulano obiezioni alla disposizione. In particolare BS, LU, NE, VD, PLATT-FORM, SEV, SWISSERGO, SYNA, TF, TS e VPE la accolgono con favore.
Il Cantone VD desidera che, ai fini della parità di trattamento, questa regolamentazione si applichi anche ai lavoratori assoggettati alle disposizioni attualmente in vigore (settimana lavorativa di 45 o 50 ore).
6.5 Come valuta la disposizione relativa al periodo di lavoro massimo giornaliero (lasso di tempo in cui il lavoratore può essere occupato, cfr. art. 13a cpv. 7)?
La maggioranza dei pareri favorevoli79 approva questa disposizione poiché consente una flessibilizzazione.
PLATTFORM propone la seguente modifica (articolo 13a capoverso 8): «Die Bestimmungen zum wöchentlichen freien Halbtag entfallen» (in sostanza: Le disposizioni concernenti la semigiornata libera per settimana sono abolite).
Soltanto la FMCH è del parere che la durata effettiva massima del lavoro diurno e serale deve essere di 14 ore. ASPS e H+ auspicano che si rinunci alle disposizioni relative alla massima durata possibile del lavoro giornaliero e l’ONC propone che questo aspetto sia da precisare con le associazioni professionali.
La maggior parte dei Cantoni80 dichiara che questa disposizione non apporta alcun valore aggiunto. Il modello dell’orario di lavoro annualizzato deve incentivare la flessibilità, in particolare per fare fronte a picchi di lavoro. Si ritiene che questa disposizione accorci di due ore lo spazio ammesso per il lavoro diurno rispetto alle disposizioni in vigore (17 ore, art. 10 LL).
Diversi partecipanti alla consultazione81 esprimono pareri contrari a questa disposizione soprattutto in considerazione dei rischi per la salute. La SSSL precisa di conseguenza: «Se il lavoro diurno e serale è svolto in uno spazio di 15 ore, rimangono 9 ore per il riposo notturno. Considerando anche il tragitto per recarsi sul posto di lavoro, un sonno ristoratore, che per la media degli individui dovrebbe durare 8 ore, non è più possibile. Anche in caso di lavoro svolto di sera presso il proprio domicilio, studi dimostrano che il sonno è meno ristoratore se la pausa tra il lavoro e il sonno si riduce.
6.6 Come valuta la disposizione relativa al periodo di riposo giornaliero (art. 15a cpv.
3 e 4)?
77 CCIG, FER, GEM, anche SSSL.
78 AIPL e AUSL, i Cantoni GE, GL, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZH.
79 ADS, AP Banche, APIAH, CCIG, COOP, EXS, FER, GEM, HBS, ICT, FPMI, KPMG, PWC, USI, UPSC, USAM, ST, SUISSETEC, ASA, SWICO, SWISSRETAIL, SWS, VSM, anche pvl e PLATTFORM.
80 AIPL e AUSL, i Cantoni GL, GR, LU, SG, SO, SZ, TG, UR, VS, ZH.
81 BS, NE, VD, SP, SSSL, SEV, SYNA.