Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/59: 16.414 s Iv.pa. Graber Konrad. Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando i modelli di orario di lavoro dimostratisi validi; 16.423 s Iv.pa. Keller-Sutter. Deroga alla registrazione della durata del lavoro per dirigenti e specialisti · 35 pagine
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causa di malattie psichiche nel settore dell’audit e della consulenza rappresentano una quota minima rispetto agli altri settori. Queste cifre confutano chiaramente le obiezioni sollevate da alcune parti secondo cui un «autolesionismo interessato» e un impiego particolarmente intenso farebbero ricadere costi sull’intera società.
Da più parti20 si lamenta il fatto che le agevolazioni introdotte nel 2016 escluderebbero
ancora singoli settori (a causa del CCL obbligatorio e del limite di reddito minimo) dalla possibilità di esonerare dalla registrazione dell’orario di lavoro. Occorrerebbe eliminare questa disparità di trattamento, senza mettere a repentaglio la tutela della salute dei lavoratori.
In particolare le organizzazioni degli ospedali e dei medici esprimono critiche in merito
alla registrazione obbligatoria dell’orario di lavoro che per loro comporterebbe unicamente un dispendioso onere amministrativo21.
USI, SWISSRETAIL e SWS confutano l’obiezione secondo cui la mancata registra-
zione dell’orario di lavoro si tradurrebbe in «lavoro gratuito» argomentando che numerose imprese hanno convenuto con i loro dirigenti e i quadri, conformemente all’articolo 321c cpv. 3 CO, che essi non hanno diritto a un’indennità (supplementare) o a una compensazione delle ore straordinarie, poiché sono già considerate nelle condizioni di lavoro convenute. Il lavoratore non sarebbe dunque penalizzato dalla mancata registrazione dell’orario di lavoro, dal momento che non gli sarebbe riconosciuta alcuna compensazione o indennità neppure in caso di registrazione.
Richieste:
Diversi sostenitori dei progetti preliminari hanno formulato ulteriori richieste:
pvl, ADS, EXS, PWC e SWICO chiedono che l’espressione lavoratori che esercitano
un ufficio direttivo elevato (art. 3 lett. d LL) sia opportunamente precisata. Tra gli altri, ICT e PWC propongono in merito la seguente modifica dell’articolo 9 OLL 1:
«Art. 9 Höhere leitende Tätigkeit
Eine höhere leitende Tätigkeit übt aus, wer z.B. als Mitinhaber, Geschäftleitungs-
mitglied, Partner oder vergleichbar gestellter Direktor aufgrund seiner Stellung und
Verantwortung sowie in Abhängigkeit von der Grösse des Betriebes oder Betriebsteils über weitreichendebedeutende Entscheidungsbefugnisse verfügt oder Entscheide von grossererheblicher Tragweite beeinflussen und dadurch auf die Struktur, den Geschäftsgang und die Entwicklung eines Betriebes oder Betriebsteils Einfluss nehmen kann.» (in sostanza: Art. 9 Ufficio direttivo elevato
Esercita un ufficio direttivo elevato chiunque, sulla base della sua posizione nell’azienda e tenuto conto delle dimensioni dell’azienda o di parte di essa, dispone,
ad esempio in qualità di contitolare, membro della direzione, partner o direttore
con una posizione analoga, di un ampioconsiderevole potere decisionale in affari importanti o può influenzare sensibilmente decisioni di grandenotevole rilevanza e quindi esercitare un’influenza durevole sulla struttura, l’andamento degli affari e lo sviluppo di un’azienda o di una parte di essa.)
Per numerosi sostenitori dei progetti posti in consultazione22, in caso di modifica della
legge sul lavoro è fondamentale che le norme vigenti e future dei CCL riguardanti soluzioni flessibili nell’ambito dell’orario di lavoro rimangano possibili e ammesse. Le disposizioni negoziate tra i partner sociali nei CCL non devono essere compromesse.
20 FER, GEM, USI, ASA, anche FPMI, SWS, USIE.
21 H+, SWISSRETAIL, USIE, anche ONC, FER, GEM, SSIC e PLR.
22 PLR, ADS, ONC, EXS, FER, GEM, HBS, ICT, USI, SSIC, ST, SUISSETEC, SWISSRETAIL, SWS, anche USAM.