Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/59: 16.414 s Iv.pa. Graber Konrad. Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando i modelli di orario di lavoro dimostratisi validi; 16.423 s Iv.pa. Keller-Sutter. Deroga alla registrazione della durata del lavoro per dirigenti e specialisti · 35 pagine
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Secondo diversi oppositori69 di questo modello, il massiccio allungamento della durata ammessa della settimana lavorativa può portare, in casi estremi, a settimane di oltre 80 ore di lavoro o a circa 70 ore di lavoro settimanali protratte per diversi mesi. Si propagherebbero così carichi di lavoro dannosi per la salute e risulterebbe impossibile una distribuzione in qualche modo equilibrata delle ore di lavoro sull’arco dell’anno. Questa deregolamentazione del lavoro e la maggiore commistione tra ore di lavoro e tempo libero rendono inoltre più difficile conciliare la vita lavorativa con il resto.
Il Cantone GE segnala in proposito che la scienza del lavoro ha dimostrato come il rischio di infortunio raddoppi se la durata effettiva del lavoro si prolunga oltre la media di 9 ore, per cui la durata del riposo dovrebbe essere aumentata. Tra l’altro, il capoverso 4 è troppo poco preciso, poiché non considera i casi che possono verificarsi durante l’anno (congedo, malattia, disdetta del contratto di lavoro).
Come conseguenza del modello di orario di lavoro annualizzato, la procedura di esecuzione dovrebbe essere prolungata a 2 anni. Il Cantone SH lo ritiene troppo oneroso e, quindi, dispendioso.
In proposito la VUA fa riferimento allo studio svolto dalla SECO nel 2012, dal quale risulta che le persone con orari di lavoro flessibili senza registrazione della durata del lavoro lavorano il 90 per cento in più di quanto convenuto per contratto, quelle che registrano la durata del lavoro il 75 per cento e quelle con orari di lavoro fissi il 57 per cento in più; d’altro canto è remunerato solo il 14 per cento dello straordinario.
Il Cantone SG evidenzia i conflitti d’interesse esistenti: «nel rapporto esplicativo (n. 2.3) è indicato che i lavoratori possono rendere prestazioni di lavoro a propria libera discrezione e, contestualmente, si afferma (cfr. n. 2.2.1 alla fine) che i datori di lavoro sperano, con l’assoggettamento al modello di orario di lavoro annualizzato, di fare fronte ai picchi di lavoro e alle fluttuazioni stagionali».
Il Cantone AR è del parere che il capoverso 4 implichi la necessità di adottare un software per la registrazione della durata del lavoro, con il rischio di superare facilmente le risorse finanziarie a disposizione di una PMI.
6.3 Come valuta il modello di compensazione previsto per le ore in esubero annuali (art. 13a cpv. 5)?
Questa regolamentazione è approvata senza riserve da 16 partecipanti alla consultazione70. Il pvl, l’AP Banche e la SSSL sono sostanzialmente favorevoli.
Diversi fautori71 di una flessibilizzazione criticano il fatto che questa disposizione rappresenti una limitazione rispetto all’articolo in vigore. Secondo l’articolo 13 capoverso 1 LL, il supplemento salariale del 25 per cento almeno deve essere pagato solo per il lavoro straordinario che supera le sessanta ore per anno civile. L’ASA propone di conseguenza di completare la seconda frase del nuovo capoverso: «Die Überzeitarbeit, die 60 Jahresmehrstunden übersteigt, sind auszugleichen:» (in sostanza: Il lavoro straordinario che supera le 60 ore in esubero annuali deve essere compensato:).
FER e USI contestano inoltre che il consenso dei lavoratori a compensare il lavoro straordinario mediante un congedo debba essere convenuto già nel contratto di lavoro. Auspicano che il lavoratore possa continuare a esprimere spontaneamente il proprio consenso (come previsto nel vigente art. 13 cpv. 2 LL).
69 SYNA, TF, TS, VPE, analogamente SSML.
70 ADS, APIAH, ASPS, CCIG, COOP, EXS, FER, H+, ICT, PFMI, KPMG, PWC, UPSC, USAM, SWICO, VSM.
71 GEM, USI, ST, ASA, SWISSRETAIL, SWS.