Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/59: 16.414 s Iv.pa. Graber Konrad. Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando i modelli di orario di lavoro dimostratisi validi; 16.423 s Iv.pa. Keller-Sutter. Deroga alla registrazione della durata del lavoro per dirigenti e specialisti · 35 pagine

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1 Contesto

Il 4 settembre 2018 la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) ha posto in consultazione due progetti preliminari di modifica della legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio1. La procedura di consultazione si è conclusa il 4 dicembre 2018. I Cantoni, i partiti politici rappresentati nell’Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell’economia nonché altre organizzazioni e persone interessate (in particolare le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori) sono state invitate a esprimere il proprio parere in merito ai progetti preliminari e ai rapporti esplicativi. In totale sono stati interpellati 66 partecipanti. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha ricevuto 98 pareri dai partecipanti, invitati o spontanei (24 dai Cantoni, 6 dai partiti politici e 68 da altre cerchie interessate). L’elenco dei partecipanti alla procedura di consultazione (con le abbreviazioni utilizzate nel presente rapporto) è riportato in allegato.

Il presente rapporto illustra i risultati della procedura di consultazione. Tutti i pareri pervenuti sono pubblicati nel sito www.admin.ch.

2 Oggetti posti in consultazione

2.1 Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando i modelli di orario di lavoro dimostratisi validi

Il progetto preliminare concernente l’iniziativa parlamentare 16.414 Graber Konrad prevede di consentire ai lavoratori con funzioni direttive e agli specialisti che dispongono nel loro ambito di notevoli competenze decisionali di lavorare secondo un modello di orario di lavoro annualizzato, purché dispongano di un’ampia autonomia nel loro lavoro e siano prevalentemente liberi di stabilire i propri orari di lavoro.

Con il modello di orario di lavoro annualizzato cadrebbe la durata massima della settimana lavorativa stabilita per legge e nel corso dell’anno diventerebbero possibili fluttuazioni della durata di lavoro settimanale. Tuttavia, nella media annua, non dovrebbero essere superate 45 ore di lavoro settimanale. Se alla fine dell’anno il conteggio delle ore di lavoro presentasse un saldo netto delle ore in esubero superiore a 170, queste ore dovrebbero essere remunerate addizionandole di un supplemento salariale del 25 per cento almeno o, se stabilito per contratto, compensate nel corso dell’anno successivo2.

Per i lavoratori assoggettati a un modello di orario di lavoro annualizzato il progetto prevede inoltre le forme di flessibilità seguenti:

- innanzitutto, la fascia oraria in cui è ammesso lavorare è estesa da 14 a 15 ore;

- inoltre, per i lavoratori interessati le disposizioni concernenti la durata del riposo giornaliero sono più flessibili: secondo il progetto posto in consultazione, il riposo può essere interrotto purché le prestazioni di lavoro siano rese dal lavoratore a propria libera discrezione al di fuori dell’azienda e può essere ridotto più di una volta per settimana fino a nove ore, a condizione che nella media di quattro settimane venga rispettata la durata di 11 ore3;

1 LL; RS 822.11

2 Nel diritto vigente la compensazione del lavoro straordinario mediante congedo deve essere effettuata entro 14 settimane o entro 12 mesi al massimo (art. 25 cpv. 2 OLL 1).

3 Secondo la legislazione vigente il riposo giornaliero può essere ridotto una volta per settimana fino a otto ore, a condizione che nella media di due settimane venga rispettata la durata di undici ore. L’art. 9 OLL 2 prevede inoltre una disposizione speciale per determinate categorie di aziende.