Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/59: 16.414 s Iv.pa. Graber Konrad. Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando i modelli di orario di lavoro dimostratisi validi; 16.423 s Iv.pa. Keller-Sutter. Deroga alla registrazione della durata del lavoro per dirigenti e specialisti · 35 pagine

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In proposito la FER desidera aggiungere quanto segue all’articolo 13a capoverso 1: «Peuvent être soumis à un horaire annualisé au sens du présent article les travailleurs qui (…)» (in sostanza: Ai sensi del presente articolo possono essere assoggettati a un modello di orario di lavoro annualizzato i lavoratori che...).

GEM ritiene importante che l’attuale regolamentazione sia mantenuta in parallelo e pertanto desidera aggiungere quanto segue all’articolo 13a: «demeure ouverte la possibilité, pour les travailleurs qui n’entrent pas dans les catégories de travailleurs visées par l’art. 13a de l’avantprojet, d’effectuer un horaire annualisé dans les limites actuelles (45 ou 50 heures)» (in sostanza: per i lavoratori che non rientrano nelle categorie previste nell’articolo 13a, rimane la possibilità di lavorare secondo il modello di orario di lavoro annualizzato nel rispetto dei limiti attuali (45 e 50 ore alla settimana).

La FER propone che «orario di lavoro annualizzato» sia sostituito da «annualizzazione della durata del lavoro».

La FMCH formula l’auspicio che per i medici assistenti viga una durata massima media del lavoro settimanale di 50 ore e che la media sia rispettata sull’arco di 6 mesi. Ai capi clinica si deve applicare una durata massima media del lavoro settimanale di 60 ore da rispettare sull’arco di 6 mesi.

La SSIC critica il fatto che l’aggiunta di disposizioni speciali comporti un aggravio di lavoro per l’azienda, poiché la durata del lavoro deve essere registrata diversamente dal resto dei lavoratori. Si oppone pertanto a questo inutile eccesso di regolamentazione.

I membri di PLATTFORM accolgono positivamente soltanto un modello di orario di lavoro annualizzato che non abolisca completamente la durata massima della settimana lavorativa. In proposito propongono quanto segue: «Vorschlag Artikel 13a Abs. 3:

Die wöchentliche Höchstarbeitszeit beträgt 45 Stunden pro Woche. Diese kann bei Bedarf mit maximal 15 Stunden Überzeit pro Woche überschritten werden.

Die Bestimmungen zur täglichen Überzeit nach Art. 12, Absatz 2 gelten nicht für Arbeitnehmende unter dem Jahresarbeitszeitmodell nach Art. 13a.» (in sostanza: Proposta per l’articolo 13a capoverso 3:

La durata massima della settimana lavorativa è di 45 ore. Se necessario, può essere superata per un massimo di 15 ore di straordinario la settimana.

Le disposizioni concernenti il lavoro straordinario giornaliero secondo l’articolo 12 capoverso 2 non si applicano ai lavoratori assoggettati al modello di orario di lavoro annualizzato di cui all’articolo 13a.)

Il lavoro straordinario potrebbe così essere distribuito liberamente nell’ambito della giornata lavorativa e nel rispetto della durata del riposo. Ciò renderebbe necessario apportare modifiche alle disposizioni della legge sul lavoro concernenti il lavoro straordinario, al periodo di lavoro quotidiano, alla semigiornata libera per settimana e alle ore di riposo (e delle pause). Anche AA, USS, SYNDICOM, UNIA e VPOD segnalano che le disposizioni in vigore consentono già il modello di orario di lavoro annualizzato.

Secondo il pvl, è necessario precisare nella legge che il modello di orario di lavoro annualizzato può essere introdotto solo con il consenso del lavoratore e del datore di lavoro.

La disposizione relativa all’orario di lavoro annualizzato è respinta da 27 partecipanti alla consultazione66, dai Cantoni67 in particolare per ragioni di esecuzione della norma, poiché anche la definizione dei lavoratori interessati non è chiara. Eventualmente, il modello dovrebbe essere stabilito per scritto (è anche il parere del Cantone SO). Inoltre, sono espresse riserve in merito alla tutela della salute68.

66 AIPL, AUSL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, UR, SG, TG, VD, VS, TG, PS, AA, SEV, SSML, USS, SYNA, SYNDICOM, TF, TS, UNIA, VPE, VUA.

67 AIPL, AUSL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, UR, SG, TG, VD, VS, TG.

68 GE, NE, VD, AA, SEV, SSML, USS, SYNA, SYNDICOM, TF, TS, UNIA, VPE, VUA.