Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/59: 16.414 s Iv.pa. Graber Konrad. Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando i modelli di orario di lavoro dimostratisi validi; 16.423 s Iv.pa. Keller-Sutter. Deroga alla registrazione della durata del lavoro per dirigenti e specialisti · 35 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 27Fedlex · Rapporto sui risultati
due organizzazioni, la combinazione tra il lavoro domenicale svolto a libera discrezione del lavoratore e l’obbligo di compensazione entro un determinato periodo (settimana successiva, mese corrente o seguente) è un elemento da inserire nel testo dell’iniziativa per garantire la tutela della salute. CCIG, FER e GEM presuppongono che questa garanzia sia già insita nella disposizione dell’articolo 20 LL.
L’ONC è del parere che questo aspetto debba essere approfondito con le associazioni professionali. L’AP Banche non la ritiene un’esigenza prioritaria.
La maggioranza dei Cantoni86 è contraria anche a queste disposizioni per ragioni di esecutività.
Oltre alle considerazioni legate alla tutela della salute, diversi oppositori sostengono che la domenica libera debba essere protetta in modo particolare87.
Il principio basilare del riposo domenicale è ritenuto molto importante per consentire la possibilità di pianificare e condividere il tempo libero ai fini della coesione familiare e sociale. Numerosi eventi culturali, sportivi, sociali e religiosi si svolgono di domenica. L’insidiosa equiparazione della domenica ai giorni lavorativi «normali» arreca gravi danni alla società civile, poiché solo la possibilità di condividere il tempo libero crea opportunità di fare comunità.
Sono inoltre formulate riserve in merito alla cosiddetta «libera discrezione»88. La volontarietà è influenzata da fattori esterni, tra cui l’eccessiva mole di lavoro, l’incitazione da parte dei superiori e le loro aspettative. Il Cantone AR propone di introdurre una chiara delimitazione (ad es. x domeniche per ogni anno o y domeniche al mese) oppure di mantenere il supplemento salariale, in modo che neppure il datore di lavoro sia interessato al lavoro domenicale.
6.8 Come valuta la disposizione relativa alla tutela della salute (art. 6 cpv. 4)?
Alcuni dei sostenitori dei progetti89 accolgono favorevolmente anche questa disposizione. Taluni pareri90 esortano a tenere in sufficiente considerazione anche i rischi psicosociali.
Altri91 ritengono che la disposizione vigente di cui all’articolo 6 LL sia già sufficientemente completa ai fini della tutela della salute, pertanto non è necessario introdurre un’altra norma.
Il Cantone GR è del parere che questa disposizione sia inutile poiché non prescrive alcunché di nuovo. In un modo o nell’altro potrebbero, o addirittura dovrebbero, essere stabilite misure appropriate a livello di ordinanza. Per il Cantone SG la disposizione comporta unicamente un aggravio di lavoro per i datori di lavoro e costi per i privati e lo Stato. Il Cantone VD teme di vedere aumentare il rischio che l'attuazione della disposizione sia decisa dalle imprese.
Diversi fautori92 chiedono di introdurre nell’articolo 6 capoverso 4 una formulazione non più potestativa, ma imperativa: «Dabei müssen Präventionsmassnahmen vorgesehen werden.» (in sostanza: Devono essere previste misure di prevenzione). Anche numerosi oppositori dei progetti93 esprimono parere contrario a questo carattere facoltativo. I Cantoni94 temono che degeneri in una questione di costi. Inoltre giudicano la disposizione troppo vaga (così come VD, AP Banche, SEV). In particolare, sono ritenute poco precise le formulazioni «misure di prevenzione», «determinati settori» e «adeguatamente».
Il Cantone TI propone di elaborare un rapporto di medicina del lavoro o interdisciplinare che illustri le possibili ripercussioni della revisione della legge e gli effetti sulla salute.
86 AIPL e AUSL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, SG, SO, TG, TI, UR, VS, ZH nonché SEV, PS, SYNA.
87 SA, SYNA, TF, TS, VPE, anche GE, GL, AA, USS, SYNDICOM, UNIA.
88 AR, BS, GE, SH, TI, VD, SSSL, SYNA.
89 APIAH, ASPS, CCIG, COOP, EXS, FER, GEM, H+, FPMI, UPSC, SSSL, VSM, oltre al PPD.
90 EXS, GEM, ICT, VSM, anche il Cantone TI e PLATTFORM.
91 ONC, PLR, HBS, USI, USAM, ST, SUISSETEC, ASA, SWISSRETAIL, SWS.
92 pvl, ADS, EXS, ICT, KPMG, PWC, SWICO, VSM.
93 AIPL e AUSL, AR, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, SO, SZ, TG, UR, VS, ZH, il PS, PSS, SYNA, TF, TS, VPE.
94 AIPL e AUSL, FR, GE, GL, LU, SO, SZ, TG, UR, VS, ZH.