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Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 35 pagine
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Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto RU xxxx
c. le modalità dell’impiego in Svizzera di consulenti stranieri in materia di documenti.
Art. 64 Impiego all’estero di consulenti svizzeri in materia di documenti
1D’intesa con le competenti autorità di controllo alla frontiera che distaccano i consulenti e con la DC, la SEM stabilisce i luoghi d’impiego e la durata d’impiego dei consulenti svizzeri in materia di documenti.
2D’intesa con la SEM e con l’autorità di controllo alla frontiera che distacca i consulenti, la DC può concludere con autorità straniere competenti per il distacco accordi sulla collaborazione operativa nel luogo d’impiego. Gli accordi possono contemplare segnatamente:
a. la definizione di obiettivi comuni;
b. la disciplina dello scambio d’informazioni tra consulenti in materia di documenti;
c. la disciplina della mutua formazione nel luogo d’impiego.
3L’attuazione operativa degli impieghi di consulenti in materia di documenti compete alle autorità di controllo alla frontiera che distaccano i consulenti.
Art. 65 Impiego in Svizzera di consulenti stranieri in materia di documenti
1D’intesa con le autorità straniere che distaccano i consulenti, con le competenti autorità di controllo alla frontiera svizzere e con il DFAE, la SEM stabilisce i luoghi d’impiego e la durata d’impiego dei consulenti stranieri in materia di documenti.
2D’intesa con le autorità svizzere di controllo alla frontiera del luogo d’impiego, la SEM può concludere con le autorità straniere competenti per il distacco accordi sulla collaborazione operativa. Gli accordi possono contemplare in particolare:
a. la definizione di obiettivi comuni;
b. la disciplina del comportamento, degli impieghi e delle competenze;
c. la disciplina della mutua formazione nel luogo d’impiego.
3L’attuazione operativa dell’impiego in Svizzera di consulenti stranieri in materia di documenti compete alle autorità di controllo alla frontiera del luogo d’impiego.