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Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 35 pagine

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Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto RU xxxx

b. emanare direttive sul ritiro di documenti di viaggio, documenti d’identità e documenti giustificativi falsi o falsificati o per i quali sussistono indizi concreti di un utilizzo abusivo;

c. allestire rapporti sull’immigrazione clandestina per la prassi in materia di visti, il controllo alle frontiere esterne Schengen e le misure sostitutive nazionali alle frontiere interne, collaborando a tal fine con le autorità e le organizzazioni nazionali e internazionali interessate;

d. collaborare alla formazione e al perfezionamento professionali dei funzionari incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza;

e. allestire rapporti sui visti rilasciati e rifiutati nonché statistiche in materia di visti.

Art. 35 Rappresentanze all’estero

Le rappresentanze all’estero rilasciano, rifiutano, annullano e revocano i visti per soggiorni di breve e lunga durata a nome delle autorità competenti, ossia la SEM, il DFAE e i Cantoni.

Art. 36 Autorità competenti per il controllo delle condizioni d’entrata alle

frontiere esterne

Le autorità competenti per il controllo delle condizioni d’entrata rilasciano, rifiutano, annullano e revocano i visti per soggiorni di breve e lunga durata a nome delle autorità competenti, ossia la SEM, il DFAE e i Cantoni nel quadro degli articoli 34– 36 del codice dei visti.33

Art. 37 DFAE

1Al DFAE spetta la competenza di autorizzare o rifiutare l’entrata in Svizzera delle persone seguenti:

a. persone che, in ragione della loro posizione politica, sono suscettibili di influire sulle relazioni internazionali della Svizzera;

b. titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale che entrano o transitano in Svizzera;

c. persone che godono di privilegi e immunità in virtù del diritto internazionale o conformemente all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 200734 sullo Stato ospite.

33 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’articolo 3 cpv. 4.

34 RS 192.12