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Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 35 pagine

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Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto RU xxxx

6Conformemente all’articolo 42 del codice dei visti, i consoli onorari possono altresì essere autorizzati a svolgere alcuni o tutti i compiti di cui all’articolo 43 paragrafo 6 del codice dei visti.

Sezione 4: Visto per soggiorni di lunga durata

Art. 21 Rilascio di un visto per soggiorni di lunga durata

Un visto per soggiorni di lunga durata è rilasciato nei casi seguenti:

a. ritorno in Svizzera dopo un viaggio all’estero (art. 7 dell’ordinanza del 14 novembre 201224 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri, ODV);

b. soggiorno in Svizzera ai sensi degli articoli 10 capoverso 2 e 11 capoverso 2 LStr;

c. entrata in Svizzera ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2;

d. perdita di una carta di soggiorno.

Art. 22 Competenza territoriale consolare

1Gli stranieri devono in linea di principio depositare le loro domande di visto per soggiorni di lunga durata presso la rappresentanza competente per il proprio luogo di domicilio all’estero.

2Le autorità cantonali di migrazione possono tuttavia consentire deroghe a favore degli stranieri tenuti a spostarsi di frequente e a brevissimo termine, come gli impiegati di società internazionali, gli artisti, gli sportivi o altri professionisti.

3Una rappresentanza può accettare una domanda di uno straniero che non risiede nel proprio circondario consolare se reputa pertinenti i motivi per i quali lo straniero non ha depositato la sua domanda presso la rappresentanza competente per il proprio luogo di domicilio.

Art. 23 Comparizione personale

1Gli stranieri non sono in linea di principio tenuti a presentarsi di persona alla rappresentanza per sottoporre le proprie domande.

2La SEM può esigere la comparizione personale dei richiedenti specialmente a scopo di identificazione o per altre verifiche.

3Nei casi di cui all’articolo 4 capoverso 2, la comparizione personale è obbligatoria.

24 RS 143.5