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Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 35 pagine

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Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto RU xxxx

2Le autorità competenti per il controllo alla frontiera possono informare la società aeroportuale o un terzo da essa incaricato sulle persone registrate nel sistema d’informazione in virtù dell’articolo 47.

Art. 49 Responsabilità e cancellazione dei dati

1Le autorità competenti per il controllo alla frontiera sono responsabili del sistema d’informazione e del trattamento dei dati personali.

2I dati personali registrati nel sistema sono cancellati immediatamente se:

a. l’interessato ritira la propria partecipazione al controllo di frontiera automatizzato;

b. risulta a posteriori che le condizioni di partecipazione di cui all’articolo 45 capoverso 1 non sono più adempiute.

3I dati inesatti devono essere rettificati d’ufficio.

Art. 50 Diritti degli interessati

1Se il sistema d’informazione è gestito da un’autorità cantonale, i diritti degli interessati, segnatamente quelli d’accesso, di rettifica e di cancellazione, sono retti dalla legge cantonale sulla protezione dei dati applicabile all’aeroporto.

2Se le disposizioni cantonali di protezione dei dati non garantiscono un livello di protezione adeguato, è applicabile la legge federale del 19 giugno 199243 sulla protezione dei dati (LPD).

3Una persona interessata che intenda far valere i propri diritti deve comprovare la propria identità e presentare istanza scritta alle autorità competenti per il controllo alla frontiera.

Art. 51 Sicurezza dei dati

1Se il sistema d’informazione è gestito da un’autorità cantonale, la sicurezza dei dati è retta dalla legge cantonale sulla protezione dei dati applicabile all’aeroporto.

2Se le disposizioni cantonali di protezione dei dati non garantiscono un livello di protezione adeguato, la sicurezza dei dati è disciplinata dall’ordinanza del 14 giugno 199344 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, dalle disposizioni relative alla sicurezza informatica previste dall’ordinanza del

43 RS 235.1

44 RS 235.11