Progetto
Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 35 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 25Fedlex · Progetto
Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto RU xxxx
Art. 59 Cancellazione dei dati
1I dati memorizzati nel sistema di riconoscimento facciale vanno cancellati entro 30 giorni.
2I dati necessari nel quadro di una procedura pendente in materia di diritto penale o di una procedura pendente in materia di diritto d’asilo o di stranieri sono cancellati soltanto al passaggio in giudicato della decisione o in caso di non luogo a procedere.
3L’immagine statica e i dati biometrici destinati al confronto con l’immagine primaria vanno cancellati immediatamente dopo la consultazione dei dati.
Art. 60 Responsabilità
Le autorità competenti per il controllo alla frontiera sono responsabili della sicurezza del sistema di riconoscimento facciale e della legalità del trattamento dei dati personali.
Art. 61 Diritti degli interessati, sicurezza dei dati, statistiche e analisi
Gli articoli 49 capoverso 3 e 50–52 si applicano per analogia ai diritti degli interessati, alla sicurezza dei dati, alle statistiche e all’analisi dei dati.
Sezione 11: Consulenti in materia di documenti
Art. 62 Accordi sull’impiego di consulenti in materia di documenti
1Il DFGP, d’intesa con il DFAE, con il Dipartimento federale delle finanze e con le competenti autorità di controllo alla frontiera, può concludere con altri Stati accordi concernenti l’impiego di consulenti in materia di documenti (art. 100a cpv. 3 LStr).
2Negli accordi di cui al capoverso 1 si dovranno stabilire segnatamente il tipo di attività che i consulenti in materia di documenti sono autorizzati a svolgere sul territorio dell’altro Stato, le modalità di notificazione e il loro statuto.
Art. 63 Collaborazione
La SEM, le autorità di controllo alla frontiera che distaccano i consulenti e la Direzione consolare del DFAE (DC) disciplinano la loro mutua collaborazione e in particolare:
a. le modalità per il distacco dei consulenti svizzeri in materia di documenti;
b. la ripartizione delle spese per l’impiego dei consulenti svizzeri in materia di documenti;