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Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 35 pagine

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Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto RU xxxx

Sezione 5: Procedura alla frontiera

Art. 28 Attraversamento della frontiera

Le entrate e le partenze sono rette dal codice frontiere Schengen28. Sono fatte salve le disposizioni della legge del 18 marzo 200529 sulle dogane e le pertinenti disposizioni d’esecuzione.

Art. 29 Frontiere esterne Schengen

1La SEM stabilisce le frontiere esterne Schengen della Svizzera d’intesa con l’Amministrazione federale delle dogane, le autorità federali e cantonali competenti per i controlli delle persone e l’Ufficio federale dell’aviazione civile.

2I controlli delle persone alle frontiere esterne Schengen al momento dell’entrata e della partenza per via terrestre e aerea sono disciplinate dall’articolo 8 e dall’allegato VI numeri 1 e 2 del codice frontiere Schengen30.

3L’entrata attraverso aeroporti che non sono designati come frontiere esterne Schengen richiede la previa autorizzazione delle autorità competenti per i controlli delle persone nell’area d’atterraggio.

Art. 30 Reintroduzione dei controlli alle frontiere interne

1Se sono adempiute le condizioni previste all’articolo 25 paragrafo 1 del codice frontiere Schengen31, il Consiglio federale decide in merito alla reintroduzione dei controlli alle frontiere interne.

2In casi urgenti il DFGP ordina a breve termine le misure immediate necessarie per reintrodurre i controlli alle frontiere. Ne informa senza indugio il Consiglio federale.

3Il Corpo delle guardie di confine procede ai controlli alle frontiere interne d’intesa con i Cantoni di confine.

Art. 31 Competenza per il controllo delle persone

1Il DFGP disciplina l’esecuzione dei controlli delle persone alle frontiere interne ed esterne.

2Il Corpo delle guardie di confine svolge il controllo delle persone alla frontiera. Il Corpo delle guardie di confine esercita tale attività nel quadro delle sue mansioni

28 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 1.

29 RS 631.0

30 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 1.

31 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 1.