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Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 35 pagine
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Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto RU xxxx
Art. 24 Documenti da allegare alla domanda di visto per soggiorni di lunga
durata
La SEM stabilisce quali documenti gli stranieri devono allegare alla propria domanda di visto per soggiorni di lunga durata.
Art. 25 Emolumento di visto
Per il trattamento di una domanda di visto per soggiorni di lunga durata è percepito un emolumento conformemente all’OEmol-LStr25.
Art. 26 Impronte digitali
1Le impronte digitali dei richiedenti di un visto per soggiorni di lunga durata non sono rilevate.
2In deroga al capoverso 1, le impronte digitali possono essere rilevate per accertare l’identità del richiedente conformemente all’articolo 102 capoverso 1 LStr.
3Nei casi di cui all’articolo 4 capoverso 2, il rilevamento delle impronte digitali ha luogo sistematicamente.
Art. 27 Periodo di validità dei visti per soggiorni di lunga durata
1I visti per soggiorni di lunga durata hanno un periodo di validità massimo di 90 giorni.
2In deroga al capoverso 1 e conformemente all’articolo 18 paragrafo 2 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen26, un visto per soggiorni di lunga durata con un periodo di validità di 120 giorni può essere rilasciato agli stranieri che in un arco di tempo di 12 mesi esercitano un'attività lucrativa in Svizzera per complessivi quattro mesi (art. 19 cpv. 4 lett. a. dell'ordinanza del 24 ottobre 200727 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, OASA).
25 RS 142.209
26Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14 giu. 1985, tra i governi
degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni; GU L 239 del 22.09.2000 pag. 19.