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Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 35 pagine

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Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto RU xxxx

d. reca gli elementi di sicurezza richiesti conformemente alle specifiche internazionali; è in particolare applicabile l’allegato 9 della Convenzione del 7 dicembre 19446 relativa all’aviazione civile internazionale.

4In casi debitamente giustificati, la SEM può riconoscere documenti di viaggio che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 3. Tale è il caso in particolare dei documenti di viaggio rilasciati a persone che non possiedono la cittadinanza dello Stato di rilascio ma che hanno diritto di soggiornare legalmente sul suo territorio.

Art. 7 Deroghe all’obbligo del documento di viaggio

In casi motivati, in particolare per motivi umanitari o di interesse nazionale, la SEM può autorizzare deroghe all’obbligo di possedere un documento di viaggio.

Art. 8 Obbligo del visto per soggiorni di breve durata

1I cittadini di uno degli Stati di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 539/20017 sono soggetti all’obbligo del visto per soggiorni di breve durata.

2In deroga al capoverso 1, le persone seguenti sono esentate dall’obbligo del visto per soggiorni di breve durata:

a. i titolari di un documento di viaggio valido e riconosciuto, corredato da un visto per soggiorni di lunga durata o di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato Schengen (art. 6 par. 1 lett. b e art. 39 par. 1 lett. a del codice frontiere Schengen)8;

b. i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio, speciale o ufficiale valido della Bolivia, del Marocco e degli altri Stati con cui la Svizzera ha concluso accordi bilaterali o multilaterali in materia;

c. i piloti di aeromobili e altri membri dell’equipaggio conformemente all’allegato VII numero 2 del codice frontiere Schengen;

d. i titolari di un lasciapassare delle Nazioni Unite valido;

e. gli scolari di uno Stato non membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) domiciliati in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, purché i loro nomi figurino sull’elenco degli

6 RS 0.748.0.

7 Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 mar 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/372, GU L 61 dell’8.3.2017, pag. 1.

8 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 1.